venerdì 31 agosto 2007

Segnalazione dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al Ministro delle Finanze Padoa Schioppa

Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

SEGNALAZIONE





ai sensi





Dell’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287



in merito a taluni aspetti della regolamentazione riguardante l’istituzione di
depositi fiscali, stabilita del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 febbraio
1999, n. 67



inviata al
Ministro dell’Economia e delle Finanze















Autorità Garante Autorità Garante della
Della Concorrenza e del Mercato Concorrenza e del Mercato
Prot. n. 33146/06

00198 Roma del 28/09/2006
Piazza G. Verdi, 6/a – tel. 06858211



Ill.mo Prof.
Tommaso Padoa Schioppa
Ministro dell’Economia e delle
Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA








Con la presente segnalazione l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Intende formulare, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
osservazioni in merito a talune parti del Decreto del Ministero delle Finanze del 22
febbraio 1999, n. 67, Regolamento recante norme concernenti l’istituzione ed il
regime dei depositi fiscali, impianti in cui sono stoccati i tabacchi lavorati in vista
della vendita alle tabaccherie.

Sono oggetto della presente segnalazione l’articolo 2 del D.M. n. 67/99 -
nella parte in cui stabilisce che nella domanda di autorizzazione all’istituzione del
deposito fiscale siano indicate le marche che si intendono introdurre nell’impianto-
e l’articolo 5, che prevede la prestazione di una cauzione quale condizione per il rilascio, ai sensi del successivo articolo 6, dell’autorizzazione da parte
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato[1].

La cauzione è prevista pari all’accisa[2] gravante sulla quantità massima dei tabacchi che possono essere detenuti nel deposito stesso, prendendo a riferimento la



marca con il prezzo di vendita più elevato, tra le marche che si intendono introdurre
nel deposito.

Sempre secondo l’articolo 5, sono invece esonerati dalla prestazione della cauzione gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico.

In merito a tale regolamentazione, si rileva in primo luogo che essa ha
istituito un trattamento ingiustificatamente differenziato a seconda della proprietà,
pubblica o privata, delle imprese con riferimento al pagamento della cauzione.

La sopra citata normativa appare, tuttavia, in grado di determinare distorsioni del funzionamento del mercato anche oggi, nella fase successiva alla conclusione del processo di privatizzazione dei monopoli di Stato e, successivamente dell’Ente Tabacchi Italiani. La problematica di carattere concorrenziale deriva dalla
menzionata previsione di cui all’articolo 2 del decreto, in base alla quale occorre indicare nella domanda di autorizzazione le marche che si intende introdurre nel deposito.

I nuovi operatori aspiranti ad entrare nel mercato dei servizi di distribuzione
dei tabacchi potrebbero non disporre, infatti, al momento della formulazione della
domanda di autorizzazione, di un quadro certo e definitivo dei propri clienti
produttori o importatori in Italia di prodotti del tabacco. In tale contesto, la loro
entrata potrebbe risultare fortemente ostacolata dalla necessità di indicare nella
domanda di autorizzazione le marche che si intende detenere nell’istituendo
deposito. Si ricorda che tale necessità deriva dal fatto che la cauzione preliminare al
rilascio dell’autorizzazione è rapportata alla capacità di stoccaggio dell’impianto e
commisurata al prezzo del prodotto più costoso tra quelli che si intende detenere.

Per quanto concerne, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
auspica una modifica della regolamentazione in discorso, tale da evitare il rischio
che vengano frapposti ingiustificati ostacoli all’entrata di nuovi operatori nella
distribuzione dei prodotti del tabacco.

Una soluzione alternativa a quella dell’attuale regolamentazione, in grado di
risolvere gli effetti distorsivi delle previsioni congiunte degli articoli 2 e 5 del
decreto, potrebbe essere rappresentata da una cauzione non preliminare al rilascio
dell’autorizzazione, bensì successiva e di entità rapportata ai contratti di
distribuzione stipulati. Tale cauzione potrebbe essere prestata prima dell’inizio
dell’esecuzione dei contratti.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

[1] Salvo l’eventuale esonero che ai sensi dell’ articolo 5 può essere accordato dall’Amministrazione autonoma Dei monopoli di Stato alle imprese affidabili e di notoria solvibilità, previe visure nel Bollettino dei protesti acquisizioni di idonee referenze bancarie.
[2] Il titolare del deposito è il soggetto tenuto al versamento dell’accisa sui tabacchi: “ (…) il depositario Autorizzato corrisponde l’accisa per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo del giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo” (articolo 10 dello stesso decreto)
mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo del giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo” (articolo 10 dello stesso decreto)

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