venerdì 31 agosto 2007

Terza Relazione a VI Commissione Finanze

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE ONOREVOLE

PAOLO DEL MESE E ILLUSTRI ONOREVOLI DELLA VI COMMISSIONE FINANZE.


Illustrissimo Presidente e illustrissimi Onorevoli;

esponiamo brevemente le argomentazioni già a suo tempo esposte dal comitato nelle audizioni del 26 Ottobre 2005 e del 10 Gennaio 2006 e riportate nelle relazioni depositate in VI Commissione Finanze e che il 18 Gennaio 2006 hanno portato la Commissione ad approvare all’unanimità le Risoluzioni ROMOLI- GRANDI.

A supporto ed integrazione di quanto già argomentato, riportiamo brevemente i principi che hanno motivato le richieste.

1 - PRINCIPIO ETICO

(a) La Legge N° 25, 29 Gennaio 1986 negli articoli che riguardano i gestori dei magazzini vendita
generi di monopolio di Stato, fu f r u t t o di un p a t t o stipulato tra gli stessi e lo Stato. (allegato 1).

A fronte dei benefici degli articoli 1 e 2, la categoria accettò d’introdurre l’articolo 3, il quale recita: “ l’appaltatore è retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti.”

L’applicazione di questo articolo comportò delle perdite economiche nella gestione dei magazzini a fronte dei benefici degli articoli 1 e 2 della stessa legge. ( allegato 1)

Infatti, prima, i gestori dei magazzini vendita generi di monopolio venivano pagati in base ad un’aliquota determinata in percentuale sul valore netto del tabacco introitato in magazzino

Ne consegue che per 19 anni i gestori dei magazzini vendita generi di monopolio di Stato hanno finanziato quel beneficio che oggi viene loro negato.


(b) Nel 2002 i gestori firmarono il contratto con ETINERA S.p.a sopportando un ulteriore decurtamento dell’indennità di gestione del 15-20 %, rinunciando anche ai 5 giorni di chiusura che i contratti precedenti prevedevano.

Tutto ciò per permettere che ETINERA S.p.a ( di totale proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze ), presentasse ottimi bilanci ed essere appetibile per la vendita.

Vendita che ha fruttato allo Stato 2.3 miliardi di euro, pari a 4.500 miliardi delle vecchie lire e giudicata da tutti gli operatori economici un buonissimo affare per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

(c) E’ inammissibile e inaccettabile pagare ancora addirittura con la perdita del Lavoro.


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2)- PRINCIPIO DI EQUITA’

(a) Garanzia per i lavoratori delle manifatture e dei Depositi Territoriali trasferiti ad all’Ente Tabacchi Italiani e successivamente ad ETINERA ( vedi decreto istitutivo di ETI del 9 Luglio 1998 n.283. ), che hanno permesso l’avvio e la prosecuzione dell’attività dell’Ente verso la vendita di ETI ed ETINERA.

(b) Garanzia negata ai gestori dei magazzini vendita generi di monopolio nonostante la legge 25, 29 Gennaio 1986 articolo 2, comma 2°, che hanno svolto esattamente lo stesso compito con sacrificio e senza dare alcun problema all’Ente ( vedi scioperi dei Depositi Territoriali della durata di più di un mese ).
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3)- PARALLELISMO GIURIDICO

(a) Nel 1986, quando lo Stato prevedeva di dover ristrutturare l’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato e di chiudere un numero non precisato di magazzini, introdusse la legge 25/86 a garanzia dei lavoratori del settore distribuzione.

La ristrutturazione è avvenuta in realtà nell’anno 2000, quindi la legge 25/86, articolo 2, comma 2° era ancora valida e non è decaduta neppure quando nel 2003 è stata riorganizzata l’A.A.M.S. ( con l’assegnazione della gestione dei giochi, del controllo sull’accisa e sulle autorizzazioni per i Depositi Fiscali.
Nelle normative abrogate, relative al nuovo assetto non compare la legge N° 25/86 e tanto meno l’articolo 2, comma 2°. ( allegato 2 )

(b) Precisazione determinante, si chiarisce che nel contratto firmato dai gestori il 28 Febbraio 2002 alla pagina 4/36 alla lettera ( b ) risulta la figura giuridica “ Magazzino vendita generi di monopolio attualmente in essere” e non Deposito Fiscale. ( Allegato 3 )

Mentre il decreto di trasformazione (solo nominale) in Depositi Fiscali di ETINERA porta la data del 20 Settembre 2002, sette mesi dopo la firma dei contratti; tra l’altro notificato ai gestori via fax in data 27 Ottobre 2004 e per e-mail il 29 ottobre 2004, dopo più di 2 anni e, a soli 3 mesi dalla scadenza del contratto con ETINERA ( allegato 4 ), ma non solo, in allegato veniva trasmesso l’elenco dei Depositi Fiscali con i relativi nominativi dei delegati alla gestione con il loro personale numero di ACCISA ( allegato5 ), fuorviando ulteriormente le aspettative dei gestori dei Magazzini di Vendita di Generi di Monopoli che, hanno concluso la loro attività lavorativa non come Delegati alla Gestione di Depositi Fiscali, bensì, come GESTORI di Magazzini Vendita Generi di Monopolio.


CALLIDITAS ? : azione scaltra e truffaldina molto sofisticata .



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4) IMPOSSIBILITA’ DI LAVORARE come DEPOSITO FISCALE
per la distribuzione del tabacco lavorato.

(a) Come già detto nella relazione esposta alla VI Commissione Finanze, “alcuni gestori anche se esclusi dall’anello della catena distributiva, prendendo spunto dalla legge n. 67 del 1999, istituzione a regime dei Depositi Fiscali dei tabacchi lavorati, hanno avanzato domanda all’Amministrazione dei Monopoli di Stato per istituire un Deposito Fiscale di commercializzazione delle marche iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ai sensi della legge 13. 07.1965, n.825”
( allegato 6 )

Al punto 2 della risposta dell’A.A.M.S. si legge che : “ Al riguardo si evidenzia che allo stato, la distribuzione di tutti i prodotti iscritti nella tariffa di vendita è stata affidata dalle relative ditte fornitrici ai Depositi Fiscali già esistenti.” ( Allegato 6 )

Infatti LOGISTA Italia S.p.a che, oltre ad avere il monopolio di fatto della distribuzione fisica sul territorio nazionale tramite i suoi Depositi Fiscali ( ex ETINERA ), ha circa il 99% dei contratti con le case produttrici di tabacco lavorato.

A questo proposito si fa presente che la questione fu sottoposta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. ( Allegato 7 )

Il Garante risponde il 16 Febbraio 2006 : “ L’Autorità ha considerato che la riduzione del numero dei Depositi Fiscali locali decisa da LOGISTA Italia S.p.a, appare rispondente ad un criterio di efficienza e non è, quindi, configurabile come abuso della posizione dominante detenuta da tale impresa nella distribuzione dei tabacchi”. ( Allegato 8 )

Come già messo in evidenza nella prima parte della lettera ( c ) della risoluzione ROMOLI approvata all’unanimità dalla VI Commissione Finanze, nella seduta del 18 Gennaio 2006, oggi riproposta nella risoluzione RONCONI.

È ovvio che non c’è abuso di posizione dominante, semplicemente, perché i Depositi Fiscali per la distribuzione dei tabacchi lavorati sono per il 99% di LOGISTA Italia S.p.a che, detiene il monopolio di fatto. (corre da sola).

Ed è anche vero che LOGISTA Italia S.p.a , non paga la cauzione sul valore dell’accisa applicabile al volume massimo del tabacco contenuto nei suoi Depositi Fiscali.

A conferma di ciò l’Autorità Garante precisa, sempre al punto 3 della risposta del 16 Febbraio 2006:
“ Quanto alla segnalata circostanza secondo cui gli ex gestori dei depositi, per diventare titolari di un’autorizzazione per l’esercizio di un deposito, dovrebbero sostenere, a differenza di Logista Italia S.p.A e, prima ancora, dell’Ente Tabacchi Italiani, il costo di una cauzione pari al valore dell’accisa applicabile al volume massimo dei tabacchi che possono essere detenuti nel deposito, si rileva che essa non dipende da comportamenti di Logista Italia S.p. A.” ( Allegato 8 )

A questo proposito si fa presente che, la sopra menzionata concessione, dietro richiesta scritta
( allegato 9 ) era stata concessa ad ETINERA perché Ente pubblico di cui il ministero dell’Economia e delle Finanze ne ha detenuto la titolarità della totalità delle azioni.

La logica impone, che questo privilegio deve essere revocato alla multinazionale LOGISTA S.p.A essendo essa un privato.
Il non pagamento della cauzione sul valore dell’accisa, determina uno squilibrio abnorme per il libero mercato della distribuzione del tabacco lavorato sul nostro territorio nazionale per chiunque voglia accedere alla distribuzione.

Più dettagliatamente si precisa che, LOGISTA Italia S.P.A può proporre alle case produttrici di tabacco per la distribuzione un prezzo di distribuzione molto competitivo, proprio in funzione della concessione del non pagamento della cauzione sul valore dell’accisa che permette a Logista Italia S.p.A di fare la parte dell’ “ Asso piglia tutto ”, a discapito della concorrenza, del tutto assente.

Concorrenza che, non potrà essere presente se continuerà a persistere questa situazione di posizione dominante.

Si fa in oltre presente, a questa illustrissima Commissione che, nelle richieste avanzate nell’audizione del 26 Ottobre 2005, oltre alla riattivazione dell’articolo 1 della Legge 25/86 e l’applicazione dell’articolo 2 della medesima, il Comitato chiedeva anche se possibile, di verificare se i Gestori dei Magazzini soppressi hanno il diritto di avvalersi “dell’articolo 14 del contratto di cessione di BAT Italia in cui Britannica ha provveduto a rilasciare un contratto autonomo di garanzia, di importo pari al 10% del prezzo di vendita, escutibile a titolo di penale a fronte di qualsiasi inadempimento delle obbligazioni contrattuali dalla stessa assunte. ( come da risposta scritta al Sottosegretario di Stato ad interrogazione del Senatore Natale D’Amico del 08/09/2005.” ( Allegati 10- 11 ).


CONCLUSIONI e RICHIESTE

Per quanto sopra espresso si conclude che tutti i Gestori disattivati hanno firmato il loro ultimo contratto con ETINERA S.p.A, come: Gestori di Magazzini Vendita Generi di Monopolio attualmente in essere, ( vedi pagina 4/36 del contratto allegato 3 ) e, quindi poiché l’articolo 2, comma 2° della legge 25/86 tratta di magazzini vendita soppressi, risulta la piena applicabilità dello stesso al nostro caso.

E in oltre, siccome l’ Ente ( ETI, ETINERA ) “ è titolare dei rapporti attivi e passivi nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”, può se possibile, questa Illustrissima Commissione spiegare a quale altro tipo di fattispecie possa mai trovare applicazione la norma medesima e per quale ragione essa sia rimasta a tutt’oggi in vigore ?

Si chiede, a questa illustrissima Commissione, se il Governo possa concedere a molti di coloro quasi in età pensionabile di usufruire del prepensionamento o mobilità, anche perché essendo disoccupati in conseguenza alla cessata attività, è da oltre un anno che non vengono effettuati i versamenti nel fondo pensione essendo rimasti senza reddito.

Ci rendiamo conto che, tale cosa non è di facile attuazione, proprio perché agli ex gestori è stata negata l’assunzione in base alla legge 25/86 atricolo 2, comma 2°. ( Allegato 12 )

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Mentre per quanto concerne l’articolo 1 della legge 25/86, -licenza di una tabaccheria- per i gestori dei magazzini soppressi che ne avessero fatto richiesta, anche questo articolo fu frutto di un accordo tra lo Stato e le FIT, in quanto in previsione della ristrutturazione del sistema distributivo e quindi l’introduzione del trasporto a domicilio, l’A.A.M.S concordò con la FIT che gli venisse liquidata l’ITT ( Indennità Trasporto Tabacchi ) delegando questo compito ai gestori dei magazzini al momento del pagamento dell’importo da parte del tabaccaio.

Quando la ristrutturazione dell’Amministrazione- settore distribuzione – e con essa il trasporto a domicilio non andò in porto e quindi doveva essere tolta l’indennità trasporto tabacchi, la FIT, sempre a fronte dell’accordo precedentemente preso, pretese dallo Stato che l’aggio spettante al tabaccaio passasse dell’8,50 % al 10%.
Giudichi questa illustrissima Commissione se è equo per gli ex gestori chiedere la riattivazione dell’articolo 1.

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Nella discussione delle risoluzioni della VI Commissione Finanze del 5 Luglio 2006 ed in particolare in relazione, nell’intervento dell’Onorevole Gianfranco Conte, non risulta al Comitato che alcuni gestori si siano ritirati dall’attività, forse si riferisce a coloro che l’età anagrafica ha permesso di andare in pensione e comunque non cambia nulla ai fini del problema che ha visto coinvolgere 30 gestori che sono stati privati del loro lavoro e, quindi del sostentamento per se stessi e per le loro Famiglie a febbraio del 2005, mentre 120 gestori a maggio 2005 e circa 50 tra agosto e dicembre 2005.

In oltre per quanto riguarda le misure di sostegno “ ad un numero elevato di soggetti, in considerazione del fatto che spesso intere famiglie risultano coinvolte nell’attività di gestione nei predette depositi ”, c’è da dire che essendo i magazzini di vendita generi di monopolio delle strutture anche a conduzione familiare ( i coadiutori per volere dell’A.A.M.S. dovevano essere solo ed esclusivamente delle persone di famiglia ) è ovvio che in molti casi erano coinvolte intere famiglie.

La legge 25/86 parla di 300 unità.

Si fa quindi presente che l’applicazione della legge 25/86 articolo 2, comma 2° riguarderebbe mediamente all’incirca 13 persone a Regione, che suddivise nei vari Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, come recita la legge 25/86, di residenza degli operatori che sono stati coinvolti nel processo di ristrutturazione dell’A.A.M.S, la loro sistemazione risulterebbe essere una goccia d’acqua in mezzo al mare.

Questo per rispondere, doverosamente, alle perplessità e giuste osservazioni dell’illustrissimo Onorevole Gianfranco Conte che, non essendo presente alle udienze informali tenute in VI Commissione Finanze il 26 ottobre 2005 e il 10 gennaio 2006, dove fu illustrata dai rappresentanti del Comitato la tematica, poi sfociata nell’approvazione delle risoluzioni ROMOLI- GRANDI. del 18 gennaio 2006, appena sei mesi or sono.

Mentre per quanto riguarda l’intervento dell’illustrissimo Onorevole Antonio Borghesi, si concorda pienamente con quanto messo in rilievo nel Suo intervento, si suggerisce con un filo di voce che, MAI PIÚ lo Stato dovrà attuare una privatizzazione del genere; al Governo, allo Stato non mancano i mezzi e le menti per pianificare delle privatizzazioni indolore, degne di essere tali e questo a prescindere dagli estemporanei suggerimenti del Comitato, per il futuro, è preciso DOVERE dello Stato di avvalersi di eccelsi luminari nel campo di tale argomento.



Crediamo altresì che, in considerazione di quanto nuovamente esposto e richiesto questa illustrissima Commissione possa addivenire ad un accordo unitario di tutte le forze politiche come già avvenuto nella precedente legislatura, dove giustamente l’onorevole Gianpietro Scherini ( FI ) esordisce dicendo : “… come occorra farsi carico delle problematiche affrontate nelle risoluzioni senza alcuna pregiudiziale di carattere politico, mantenendo esclusivamente conto delle difficoltà economiche e sociali in cui si trovano i titolari dei depositi fiscali di generi di monopolio dismessi a seguito del processo di ristrutturazione in atto nel settore della distribuzione dei tabacchi lavorati.”

Certi che, questa illustrissima Commissione, vorrà mantenere lo stesso indirizzo unitario della precedente, si ringrazia per l’impegno che tutti gli Onorevoli metteranno al fine di risolvere l’ormai divenuto annoso problema degli ex Gestori dei magazzini di vendita generi di monopolio chiusi dalla multinazionale Logista Italia S.p.A, e che in ragione di ciò restati senza lavoro e senza cespite, con degli impegni economici precedentemente assunti di un certo rilievo e che, non possono essere onorati, dei figli in età scolare ed universitaria che non possono terminare il loro corso di studi.

I Rappresentanti del Comitato
Ex Depositi Fiscali soppressi

Luciana Porzi, Massimo Marcucci

Alberto Maione e Roberto Massimi



ALLEGATI

(1) - fotocopia della legge N° 25, 29 Gennaio 1986, articolo 1 ed articolo 2, comma 2°, e articolo 3

(2) – fotocopia dell’articolo 8, ( abrogazioni e disposizioni finali ), dove non compare abrogazio-
ne della legge 25/86 articolo 2, comma 2°.
(3) - fotocopia delle prime pagine del contratto firmato dai gestori dei magazzini vendita generi di
Monopolio con ETINERA s.p.a il 28 febbraio 2002,. pag. 4/36, lettera (b)
(4) - fotocopia del Decreto di trasformazione in Depositi Fiscali del 20 settembre 2002 dove si
può verificare che fu notificato ai gestori via Fax il 27 ottobre 2004 e via e-mail il 29
ottobre 2004.
(5) - fotocopia della gazzetta ufficiale con allegati i nominativi dei gestori,con relativa data di
nascita, le loro sedi e il loro personale numero di accisa. Ricevuto via e-mail il 29 ottobre
2004, dopo 2 anni dalla data di trasformazione.
(6) - fotocopia della richiesta di apertura di un Deposito Fiscale e della relativa risposta
dell’A.A.M.S.
(7) – fotocopia della richiesta d’indagine all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
relativa alla distribuzione e commercializzazione del tabacco lavorato da parte della
multinazionale LOGISTA ITALIA S.p.A.
(8) – fotocopia della risposta del Garante in data 16 Febbraio 2006.
(9) – fotocopia del documento datato 28 Gennaio 2002 dove l’Amministrazione dei Monopoli di
Stato all’oggetto: Esonero cauzione- D.A.A. dispensa firma.
È riportato che ETINERA è una Società a capitale interamente pubblico e decreta che è
esonerata dall’obbligo di prestare la cauzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.M. 22
Febbraio 2001.

(10-11) -fotocopia dell’interrogazione parlamentare del Senatore Natale D’Amico, con relativa
Risposta del sottosegretario di Stato dott. M. Teresa Armosino. ( articolo 14 del contratto di
Cessione di BAT Italia.)

( 12-12 bis )- fotocopia delle domande e risposte all’A.A.M.S. e al Ministero delle Finanze (quest’ultima risposta giacente ancora al Dipartimento delle politiche fiscali )in base alla legge 25/86.

In oltre si allegano le Relazioni del 26 ottobre 2005 e del 10 gennaio 2006, già a suo tempo esposte verbalmente e depositate in VI Commissione Finanze della Camera.



Roma, 18 Luglio 2006

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