venerdì 31 agosto 2007

Risposta del Comitato all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Rappresentanti del Comitato All’Illustrissima
Ex Gestori dei Magazzini di Autorità Garante della
Vendita di Generi di Monopolio Concorrenza e del Mercato
-soppressi dalla multinazionale Piazza Giuseppe Verdi n. 6/a
spagnola Logista Italia S.p.a.- 00187 R O M A
Alberto Maione
Massimo Marcucci
Luciana Porzi
Via Michelangelo Buonarroti n. 9
70043 M O N O PO L I ( Bari )

e p.c All’ Illustrissimo Prof.
Tommaso Padoa Schioppa
Ministro dell’Economia
e delle Finanze.
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A

Monopoli, 5 Ottobre 2006

RACCOMANDATA/ R
Anticipata via FAX


Rif. nn. DC5233,S749

Oggetto: Vostra nota pervenuta in data 03 Ottobre 2006 prot. n. 33169/06 del 29/09/2006,
riguardante taluni aspetti della regolamentazione della distribuzione e vendita dei prodotti
del tabacco. E relativi allegati della Vostra segnalazione al Ministro dell’Economia e delle
Finanze.


Illustrissima Autorità Garante,

Facendo riferimento ai punti sotto elencati, tratti dalla Vostra segnalazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’oggetto:

“ sempre secondo l’articolo 5, sono invece esonerati dalla prestazione della cauzione gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico.”

“In merito a tale regolamentazione, si rileva in primo luogo che essa ha istituito un trattamento ingiustificatamente differenziato a seconda della proprietà, pubblica o privata, delle imprese con riferimento al pagamento della cauzione.”

Ed infine:
“La sopra citata normativa appare, tuttavia, in grado di determinare distorsioni del funzionamento del mercato anche oggi, nella fase successiva alla conclusione del processo di privatizzazione delle attività che sono state svolte in origine dall’ Amministrazione dei monopoli di Stato e successivamente dall’ Ente Tabacchi Italiani. La problematica di carattere concorrenziale deriva dalla menzionata previsione di cui all’articolo 2 del decreto, in base alla quale occorre indicare nella domanda di autorizzazione le marche che si intende introdurre nel deposito.”

Riteniamo sia stato individuato un punto importante al fine di evitare ostacoli all’entrata nel mercato dei servizi di distribuzione dei tabacchi, ed altrettanto importanti le soluzioni suggerite sia in relazione all’articolo 2 che all’articolo 5.

Si prega l’Illustrissima Autorità Garante di valutare se è da considerarsi altrettanto importante e discriminatorio il punto dell’articolo 5 del D.M. n.67/99 dove viene riconosciuta all’Amministrazione dei monopoli di Stato, la facoltà di concedere l’esonero dal pagamento della cauzione sull’accisa alle imprese affidabili e di notoria solvibilità, […]; tale esonero è stato riconosciuto, prima ad Etinera/BAT, e successivamente a Logista Italia S.p.a. attualmente distributrice in monopolio di fatto del tabacco sul territorio nazionale.

In relazione a quanto su detto, si riporta stralcio tratto del Provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 17 dicembre 2003 C6133-British American Tabacco/Ente Tabacchi Italiani dove al punto 41 viene riportato quanto sostenuto dalla multinazionale Philip Morris.
c) I rapporti contrattuali tra ETI/Etinera e PM
La posizione di PM
41. Per quanto riguarda le prospettive del rapporto contrattuale di distribuzione, PM ha affermato di non poter non tenere conto del fatto che BAT è il principale concorrente mondiale.PM ha affermato, inoltre, che essa potrebbe forse avere i volumi sufficienti per realizzare una rete di distribuzione alternativa a quella di Etinera, ma l'effettiva realizzazione presuppone il superamento di vari ostacoli e comporta costi e rischi ingenti. Ad esempio, i gestori dei depositi locali non sono attualmente titolari delle licenze, delle quali è invece titolare Etinera. Occorrerebbe, quindi, il rilascio di nuove licenze, oltre all'individuazione di locali alternativi per la costituzione di nuovi depositi fiscali. Inoltre, se PM richiedesse l'autorizzazione ad aprire uno o più depositi fiscali sotto il regime di sospensione fiscale, le verrebbe richiesta, da parte del Ministero competente, una garanzia proporzionale al valore dell'accisa applicabile all'intero volume di sigarette contenute in tale deposito. PM dovrebbe quindi sostenere un costo alquanto elevato, ponendosi in posizione di svantaggio nei confronti di Etinera che, per la legge vigente, è esentata dall'onere di tale garanzia.
Potrebbe sembrare evidente a questo punto che le problematiche per la multinazionale Philip Morris, di entrare nel mercato della distribuzione del tabacco sul territorio nazionale, non fossero e non siano tanto dovuti alle difficoltà che l’articolo 2 può sicuramente generare ad altri operatori nel reperimento di marche che si intende detenere nel deposito(i) fiscale(i), visto che essa stessa Philip Morris) ne è produttrice, ma piuttosto siano da mettere in relazione all’articolo 5, nel punto in cui viene creato il discrimine tra chi ottiene o meno l’esonero dal pagamento della cauzione sull’accisa del tabacco detenuto nel deposito fiscale.
Ed è altrettanto evidente che ETINERA /BAT prima e successivamente LOGISTA ITALIA S.p.a., cui è stato concesso l’esonero dal pagamento della cauzione sull’accisa, si troverà comunque e sempre l’unica a vincere su tutti i potenziali concorrenti, anche a fronte delle eventuali modifiche che l’Autorità Garante suggerisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze, soprattutto, e perché non viene considerato il discrimine più macroscopico, cioè quello che recita l’art.5 :
“ l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità previe visure nel Bollettino dei protesti e acquisizione di idonee referenze bancarie.”
Sorge quindi spontanea la domanda su quale possa essere il criterio ed il discrimine con cui l’Amministrazione dei monopoli di Stato abbia concesso tale esonero, prima a ETINERA/BAT e successivamente a Logista, mentre, come sostiene Philip Morris, essa stessa avrebbe dovuto pagare il deposito cauzionale. Forse Philip Morris è considerata inaffidabile e non solvibile?, oppure è necessario concedere un incarico nel Consiglio di amministrazione della società, come ha fatto Logista con il Direttore Generale dell’Amministrazione di Stato Dott. Giorgio Tino?.
In oltre alcuni ex gestori di Magazzini Vendita Generi di Monopoli (divenuti poi Delegati alla gestione dei Depositi Fiscali di Logista, unica intestataria delle licenze amministrative), estromessi da LOGISTA Italia S.p.a. relativamente alla ristrutturazione della sua rete di Depositi Fiscali, hanno avanzato presso l’Amministrazione dei Monopoli di Stato, domanda di apertura di Deposito Fiscale nei propri locali , che ovviamente erano già a norma, visto che in loco, veniva espletata tale mansione.
Nella risposta dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato del 22 agosto 2005 prot.n.2005-42091 al sig. Marcucci Massimo, si legge: “Al riguardo si evidenzia che allo stato la distribuzione di tutti i prodotti iscritti nella tariffa di vendita è stata affidata dalle relative ditte fornitrici ai depositi fiscali già esistenti.
Pertanto, ai fini del prosieguo della pratica e onde consentire alla scrivente di calcolare l’importo della garanzia che dovrà essere presentata ai sensi dell’art. 5 del D.M. 67/99, si interessa la S.V. ad indicare le marche che eventualmente i produttori intendono distribuire tramite l’istituendo deposito.
In effetti il suddetto calcolo verrà fatto moltiplicando l’accisa gravante sulla marca di tabacco con il prezzo più elevato che si intende detenere nel deposito fiscale per la capacità massima di stoccaggio del locale stesso “
Nello specifico, ciò significa, che Logista Italia grazie al suo vantaggio di non pagare la cauzione sull’accisa aveva ed ha praticamente in mano tutti i contratti di distribuzione con le case produttrici, ed ha il 99% delle autorizzazioni dei depositi fiscali per la distribuzione.
Concludendo “ La problematica di carattere concorrenziale” non “deriva” soltanto “dalla menzionata previsione di cui all’articolo 2 del decreto, in base alla quale occorre indicare nella domanda di autorizzazione le marche che si intende introdurre nel deposito” bensì anche e soprattutto dall’ articolo 5 che consente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la facoltà di accordare o meno l’eventuale esonero dal pagamento del deposito cauzionale.
I Rappresentanti del Comitato ringraziano l’Illustre Autorità Garante per la cortese attenzione e colgono l’occasione per porgere distinti saluti.
Alberto Maione
Massimo Marcucci
Luciana Porzi

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