venerdì 31 agosto 2007

Segnalazione alla Procura della Corte dei Conti su versamento accise tabacco

Rappresentanti del Comitato ex Gestori dei Magazzini Vendita Generi di Monopolio dimessi dalla multinazionale spagnola Logista Italia S.p.A.


Alla
Segreteria Generale della
PROCURA della Corte dei Conti del Lazio
Viale Mazzini n. 205
00195 R O M A

e p c.
Illustrissima
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
F- 67075 STRASBOURG CEDEX


Perugia, 04 Giugno 2007


RACCOMANDAT A/R


OGGETTO: segnalazione del 23 Marzo, con Raccomandata/R del 31 marzo 2007, INTERESSI ACCISA sul tabacco lavorato sul c/c Depositario, nella fattispecie la multinazionale Logista Italia S.p.A. che detiene sul territorio Nazionale il 99% della distribuzione del tabacco lavorato.


In riferimento a quanto in oggetto, si chiedono aggiornamenti relativi alla pratica da Voi protocollata con il Numero 543 dell’11 Aprile 2007.

Si fa presente, come già espresso nella segnalazione sopra detta che, lo Stato italiano sta perdendo entrate dal 24 Luglio 2003, entrate che sono di proprietà di tutti i cittadini italiani ai quali si chiedono sempre più sacrifici e, nel caso specifico, addirittura con la perdita del lavoro per più di 1200 Famiglie.

Si invia ai fini di fare chiarezza nella v e r g o g n o s a e i n c i v i l e situazione, tutta la documentazione.

A- Relazione relativa all’audizione dei Rappresentanti del Comitato in VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 25 Ottobre 2005.

B- Relazione relativa all’audizione dei Rappresentanti del Comitato in VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 10 Gennaio 2006.

C- Relazione relativa all’audizione dei Rappresentanti del Comitato in VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 18 Luglio 2006.

D- Risoluzioni ROMOLI-GRANDI della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati del 18 Gennaio 2006.

E- Legge del 27 Dicembre 2006 articolo 1, commi 94-95. ( licenza di tabaccheria solo per gli ex delegati alla gestione, previo pagamento di 12000 euro.)
Mentre nulla è stato previsto per gli ex coadiutori e per gli ex dipendenti.

F- Legge 29 Gennaio 1986, articolo 2, comma 2°.

Ciò premesso, le Istituzioni, nelle figure del Capo del Governo e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, non hanno trovato o meglio, non hanno voluto trovare i finanziamenti per applicare le Risoluzioni ROMOLI-GRANDI del 18 Gennaio 2006, per contro la multinazionale spagnola Logista Italia S.p.A, non solo ha tolto il lavoro agli operatori del settore contravvenendo a tutti gli obblighi previsti nel piano di privatizzazione, ma addirittura, incamera il denaro pubblico, con l’avallo delle Istituzioni.

Sicuramente questo modus operandi non qualifica certamente lo Stato italiano di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

In attesa di un Vostro riscontro, si ringrazia e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.


I Rappresentanti del Comitato
Ex Gestori dei Magazzini di Vendita Generi
di Monopolio soppressi dalla multinazionale
Logista Italia S.p.A

Luciana Porzi

Massimo Marcucci

Alberto Maione










Segnalazione alla Corte dei Conti versamento Accise

Alla cortese attenzione dell’Illustrissimo
Presidente della Corte dei Conti
Tullio Lazzaro
Viale Mazzini n. 205
00195 R O M A

e p c.
Illustrissima Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
F- 67075 STRASBOURG CEDEX


San Vito al Tagliamento, 23/3/2007


RACCOMANDATA/R


OGGETTO: segnalazione in relazione al Versamento accisa tabacco lavorato sul c/c del Depositario, nella fattispecie la multinazionale Logista Italia S.p.A. che detiene
sul territorio Nazionale il 99% della distribuzione del tabacco.



Illustrissimo Presidente,

la presente per segnalare una situazione inconcepibile in uno Stato di Diritto.

Certamente Lei non è al corrente dell’anomalia di cui all’oggetto, ma visto il persistere della speculazione, nonostante la segnalazione e richiesta fatta all’Illustrissimo Ministro dell’Economia e delle Finanze prof. Tommaso Padoa Schioppa, nonché ai Presidenti ed agli Onorevoli e Senatori della VI Commissione Finanze della Camera e del Senato, di cui si allega copia, non avendo ricevuto alcuna risposta, ci rimettiamo al Suo giudizio.

Si precisa che, anche in relazione all’articolo 5 del regolamento d'istituzione dei Depositi Fiscali DM 67/99, gli scriventi hanno già a tempo debito informato l’Illustre Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui alleghiamo copia, ma a tutt'oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta nonostante il sollecito inviato con R/R del 18 Gennaio 2006.

Da notare che il bene pubblico (accisa) rimane fisso nel c/c della multinazionale Logista Italia S.p.A (ente privato) per tutto l’anno solare e ammonta a circa 750# milioni d'Euro, pari a circa 1.500# miliardi delle vecchie lire, sui quali a Logista, non solo gli si permette d’incamerare gli interessi, ma di detenere nel proprio conto la cifra fissa, cosa che, invece, fino al 24 Luglio 2003, quando esisteva Etinera S.p.a., (ente pubblico) e di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze deteneva la titolarità della totalità delle azioni, era versata direttamente nelle casse dello Stato.

Onde evitare questa speculazione da parte del Depositario autorizzato, sarebbe ancora meglio che, il bene pubblico (accisa), venisse versato nel c/c dell’Amministrazione Autonoma Monopoli Stato (AAMS), perché detta Amministrazione Finanziaria è attualmente preposta al controllo dell’accisa, come del resto avveniva in passato.

Illustrissimo Presidente, chiediamo quindi che Lei intervenga affinché il nostro Paese sospenda di elargire denaro pubblico alla multinazionale o almeno possa Lei suggerire agli scriventi quale strada intraprendere acciocché il denaro pubblico torni nella sede originaria e di DIRITTO.

Ci chiediamo:-Uno Stato che finanzia una multinazionale e l’aiuta a distruggere le Famiglie che compongono quello stesso Stato, è serio?

Si confida per tanto in una soluzione in tempi brevi, perché il Tesoro dello Stato, già dal Luglio 2003, sta perdendo entrate che sono di proprietà di tutti i cittadini italiani ai quali si chiedono sempre più sacrifici, e nel caso specifico, addirittura la perdita del Lavoro per più di 1200 Famiglie che avevano lavorato per generazioni, guadagnandosi la fiducia e il rispetto delle Istituzioni.

Per ogni eventuale chiarimento e ulteriore documentazione, gli scriventi sono a Sua completa disposizione.

Nella attesa di un Suo cortese riscontro, si ringrazia per quanto potrà fare per ripristinare una situazione in cui il Diritto non sia FAVOREGGIAMENTO, Le inviamo i nostri migliori e distinti saluti.



I Rappresentanti del Comitato
Ex Gestori dei Magazzini di Vendita Generi
di Monopolio soppressi dalla multinazionale
Logista Italia S.p.A

Luciana Porzi


Massimo Marcucci


Alberto Maione










Luciana Porzi Via XXVII Febbraio 1511, n. 5 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. Cel. 338.7271309
Massimo Marcucci Via XXVII Febbraio 1511, n. 5 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. Cel. 348.3693858
Alberto Maione Via Michelangelo Buonarroti n. 9- 70043 Monopoli (Bari)
Tel. Cel. 338.5886282

Segnalazioni del Comitato al Ministro delle Finanze ed ai Presidenti delle Commissioni Finanze di Camera e Senato

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’ILLUSTRISSIMO MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PROFESSOR TOMMASO PADOA SCHIOPPA.

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE ONOREVOLE PAOLO DEL MESE E DEGLI ILLUSTRI ONOREVOLI DELLA VI COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA.

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE SENATORE GIORGIO BENVENUTO E DEGLI ILLUSTRI SENATORI DELLA VI COMMISSIONE FINANZE DEL SENATO.


Illustrissimo Ministro dell’Economia e delle Finanze, Illustrissimi Presidenti, Illustrissimi Onorevoli e Senatori,

la presente per ringraziare e allo stesso tempo per illustrare brevemente la problematica risolta solo in parte riguardante gli ex Gestori dei Magazzini di Vendita di Generi di Monopolio soppressi dalla multinazionale LOGISTA ITALIA S.p.a nell’anno 2005, in conseguenza alla privatizzazione del settore distribuzione del tabacco lavorato, con relativa perdita del lavoro da parte dei Gestori, coadiutori e dipendenti dei magazzini stessi; problematica già ampiamente e dettagliatamente espressa nelle audizioni in VI Commissione Finanze della Camera in data 26 Ottobre 2005, 10 Gennaio 2006, sfociata poi nelle Risoluzioni ROMOLI-GRANDI approvate all’unanimità il 18 Gennaio 2006, nonché nella nuova audizione di tutte le parti in causa in VI Commissione Finanze della Camera in relazione alla Risoluzione TOLOTTI del 18 Luglio 2006 che deve ancora essere discussa.

Conseguentemente sono stati approvati nella finanziaria 2007 gli emendamenti relativi alla licenza per una tabaccheria previo pagamento di 12.000 Euro da assegnare al titolare del Deposito dismesso, senza tenere minimamente presente le famiglie degli ex coadiutori e ex dipendenti, operando un ulteriore DISCRIMINE, nonché l’apertura di un Deposito Fiscale senza dover preventivamente indicare le marche del tabacco da commercializzare, sulla base di quanto già segnalato dall’Illustre Autorità della Concorrenza e del Mercato all’Illustrissimo Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28 Settembre 2006.
Le segnalazioni delle anomalie, relative alle norme che regolano l’apertura e regime dei Depositi Fiscali, erano state fin dal 22 Giugno 2005 sollevate e portate all’attenzione dell’Illustre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dai Rappresentanti del Comitato degli ex Magazzini Vendita Generi di Monopolio soppressi,

A tali segnalazioni, l’Illustre Garante rispondeva, e con particolare riferimento alla risposta del 28
Settembre 2006, il 5 Ottobre 2006, i medesimi, richiedevano nuovamente all’Illustre Autorità Garante l’urgenza di verificare l’articolo 5 del Regolamento della legge 67/99, articolo ritenuto fortemente discriminatorio ai fini della libera concorrenza sul mercato, ed anche sulla stessa applicazione ed utilizzo della norma prevista dalla legge finanziaria 2007 sui Depositi Fiscali.

In oltre si sottolinea fortemente che per quanto riguarda l’articolo 2 del D.M. n. 67/99:
- Il titolare del deposito è il soggetto tenuto al versamento dell’accisa sui tabacchi “(…), e l’articolo 10 dello stesso Decreto: -il depositario Autorizzato corrisponde l’accisa per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo del giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo”- si debba modificare quest’ultimo articolo in quanto non esiste ragione per la quale al depositario autorizzato sia concesso di versare l’accisa un mese dopo che il tabaccaio abbia effettuato il versamento nel c/c del depositario, al contrario il versamento di tale ONERE ( accisa) deve essere effettuato dal tabaccaio stesso, contestualmente al prelievo di generi, direttamente nel conto dello Stato, come avveniva in passato essendo stato mantenuto, comunque, il monopolio fiscale.
-
Punto primo, perché l’accisa è un bene Nazionale e non individuale, per tanto il Ministero competente deve usufruirne nell’immediato.

Punto secondo, perché gli enormi interessi bancari di tale ingente somma non devono essere utilizzati dal singolo depositario in quanto il bene è pubblico.
Cosa che invece sta avvenendo dal luglio 2003 e cioè da quando ETINERA s.p.a è stata venduta alla multinazionale BAT che, a sua volta ha venduto alla multinazionale LOGISTA Italia S.p.a., Logista Italia S.p.a. che attualmente detiene il 98% circa della distribuzione, in pratica detiene il monopolio di fatto.

Punto terzo, perché, con una minima parte di tali interessi il Ministero dell’Economia e delle Finanze può finanziare l’articolo n. 2, comma secondo della legge N° 25 del 29 Gennaio 1986 a favore degli ex gestori, coadiutori e dipendenti che avevano firmato il loro ultimo contratto con ETINERA S.p.a. e che sono stati soppressi dalla multinazionale LOGISTA ITALIA S.p.a. e che, da oltre due anni sono rimasti senza lavoro e senza cespite e che stanno ancora lottando per i loro diritti e per i diritti delle loro Famiglie, come già FORTEMENTE espresso nella Risoluzione Romoli approvata all’unanimità il 18 Gennaio 2006 e che alleghiamo alla presente.

Con la certezza che Vogliate accogliere i suggerimenti espressi e provvedere, si ringrazia per quanto già fatto e per quanto di ulteriore potreTe fare per ripristinare i diritti violati da una privatizzazione che ha messo alla fame più di 1000 famiglie di lavoratori, lavoratori che per oltre 100 anni hanno servito fedelmente lo Stato e che si sono rivolti alle Istituzioni con la consapevolezza che simili e inqualificabili azioni vengano a stretto giro di tempo sanate.

I Rappresentanti del Comitato ex Gestori dei
Magazzini di Vendita di Generi di Monopolio
Soppressi dalla multinazionale LOGISTA S.p.a

Luciana Porzi

Massimo Marcucci

Alberto Maione

ROMA, 18 Gennaio 2007


_________________________________________________________________________________
Luciana Porzi – Via XXVII Febbraio 1511 n. 5 , 33078 San Vito al Tagliamento ( PN )
Tel. cel. 338.7271309
Massimo Marcucci – Via XXVII Febbraio 1511 n.5 , 33078 San Vito al Tagliamento ( PN )
Tel. cel. 348.3693858
Alberto Maione – Via Michelangelo Buonarroti n. 9, 70043 Monopoli ( Bari )
Tel . cel. 338.5886282
_________________________________________________________________________________

Sollecito di risposta del Comitato al Garante della Concorrenza

Rappresentanti del Comitato All’Illustrissima
Ex Gestori dei Magazzini di Autorità Garante della
Vendita di Generi di Monopolio Concorrenza e del Mercato
-soppressi dalla multinazionale Piazza Giuseppe Verdi n. 6/a
spagnola Logista Italia S.p.a.- 00187 R O M A
Alberto Maione
Massimo Marcucci
Luciana Porzi
Via Michelangelo Buonarroti n. 9
70043 M O N O PO L I ( Bari )


e p.c All’ Illustrissimo Prof.
Tommaso Padoa Schioppa
Ministro dell’Economia
e delle Finanze.
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A

Monopoli 18 Gennaio 2007


Oggetto: Sollecito risposta alla segnalazione/denuncia avanzata con raccomandata a/r del 5-Ottobre
2006, riguardante taluni aspetti della regolamentazione della distribuzione dei prodotti del
Tabacco.

Si chiede all’Illustre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un sollecito riscontro alla segnalazione /denuncia avanzata presso di Voi con raccomandata A/R del 5-Ottobre- 2006, e di cui si allega copia, riguardante il discrimine che genera l’Art.5 del D.M. n° 67/99 sulla libera concorrenza del mercato nella distribuzione di tabacco lavorato.

Tutto ciò anche in relazione alla nuova regolamentazione che è stata prevista nella legge Finanziaria 2007 sulla apertura dei Depositi Fiscali.
Nella nuova normativa viene bypassata la necessità di dichiarare a priori le marche che si vogliono distribuire, come giustamente segnalato dall’Autorità Garante al Ministro delle Finanze, ma continua a sussistere il discrimine tra chi sarà autorizzato dall’AAMS a pagare o meno il deposito cauzionale sull’accisa.

E’evidente che l’ingente capitale che verrebbe impegnato in tale deposito dai potenziali distributori, li pone in situazione di sfavore rispetto a coloro i quali sono esonerati dal pagamento dello stesso deposito, violando così i più elementari canoni di concorrenza del mercato.

In attesa di una Vostra sollecita risposta, i rappresentanti del Comitato, ringraziano e porgono i più distinti saluti.

Luciana Porzi

Massimo Marcucci
Alberto Maione

Risposta del Comitato all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Rappresentanti del Comitato All’Illustrissima
Ex Gestori dei Magazzini di Autorità Garante della
Vendita di Generi di Monopolio Concorrenza e del Mercato
-soppressi dalla multinazionale Piazza Giuseppe Verdi n. 6/a
spagnola Logista Italia S.p.a.- 00187 R O M A
Alberto Maione
Massimo Marcucci
Luciana Porzi
Via Michelangelo Buonarroti n. 9
70043 M O N O PO L I ( Bari )

e p.c All’ Illustrissimo Prof.
Tommaso Padoa Schioppa
Ministro dell’Economia
e delle Finanze.
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A

Monopoli, 5 Ottobre 2006

RACCOMANDATA/ R
Anticipata via FAX


Rif. nn. DC5233,S749

Oggetto: Vostra nota pervenuta in data 03 Ottobre 2006 prot. n. 33169/06 del 29/09/2006,
riguardante taluni aspetti della regolamentazione della distribuzione e vendita dei prodotti
del tabacco. E relativi allegati della Vostra segnalazione al Ministro dell’Economia e delle
Finanze.


Illustrissima Autorità Garante,

Facendo riferimento ai punti sotto elencati, tratti dalla Vostra segnalazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’oggetto:

“ sempre secondo l’articolo 5, sono invece esonerati dalla prestazione della cauzione gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico.”

“In merito a tale regolamentazione, si rileva in primo luogo che essa ha istituito un trattamento ingiustificatamente differenziato a seconda della proprietà, pubblica o privata, delle imprese con riferimento al pagamento della cauzione.”

Ed infine:
“La sopra citata normativa appare, tuttavia, in grado di determinare distorsioni del funzionamento del mercato anche oggi, nella fase successiva alla conclusione del processo di privatizzazione delle attività che sono state svolte in origine dall’ Amministrazione dei monopoli di Stato e successivamente dall’ Ente Tabacchi Italiani. La problematica di carattere concorrenziale deriva dalla menzionata previsione di cui all’articolo 2 del decreto, in base alla quale occorre indicare nella domanda di autorizzazione le marche che si intende introdurre nel deposito.”

Riteniamo sia stato individuato un punto importante al fine di evitare ostacoli all’entrata nel mercato dei servizi di distribuzione dei tabacchi, ed altrettanto importanti le soluzioni suggerite sia in relazione all’articolo 2 che all’articolo 5.

Si prega l’Illustrissima Autorità Garante di valutare se è da considerarsi altrettanto importante e discriminatorio il punto dell’articolo 5 del D.M. n.67/99 dove viene riconosciuta all’Amministrazione dei monopoli di Stato, la facoltà di concedere l’esonero dal pagamento della cauzione sull’accisa alle imprese affidabili e di notoria solvibilità, […]; tale esonero è stato riconosciuto, prima ad Etinera/BAT, e successivamente a Logista Italia S.p.a. attualmente distributrice in monopolio di fatto del tabacco sul territorio nazionale.

In relazione a quanto su detto, si riporta stralcio tratto del Provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 17 dicembre 2003 C6133-British American Tabacco/Ente Tabacchi Italiani dove al punto 41 viene riportato quanto sostenuto dalla multinazionale Philip Morris.
c) I rapporti contrattuali tra ETI/Etinera e PM
La posizione di PM
41. Per quanto riguarda le prospettive del rapporto contrattuale di distribuzione, PM ha affermato di non poter non tenere conto del fatto che BAT è il principale concorrente mondiale.PM ha affermato, inoltre, che essa potrebbe forse avere i volumi sufficienti per realizzare una rete di distribuzione alternativa a quella di Etinera, ma l'effettiva realizzazione presuppone il superamento di vari ostacoli e comporta costi e rischi ingenti. Ad esempio, i gestori dei depositi locali non sono attualmente titolari delle licenze, delle quali è invece titolare Etinera. Occorrerebbe, quindi, il rilascio di nuove licenze, oltre all'individuazione di locali alternativi per la costituzione di nuovi depositi fiscali. Inoltre, se PM richiedesse l'autorizzazione ad aprire uno o più depositi fiscali sotto il regime di sospensione fiscale, le verrebbe richiesta, da parte del Ministero competente, una garanzia proporzionale al valore dell'accisa applicabile all'intero volume di sigarette contenute in tale deposito. PM dovrebbe quindi sostenere un costo alquanto elevato, ponendosi in posizione di svantaggio nei confronti di Etinera che, per la legge vigente, è esentata dall'onere di tale garanzia.
Potrebbe sembrare evidente a questo punto che le problematiche per la multinazionale Philip Morris, di entrare nel mercato della distribuzione del tabacco sul territorio nazionale, non fossero e non siano tanto dovuti alle difficoltà che l’articolo 2 può sicuramente generare ad altri operatori nel reperimento di marche che si intende detenere nel deposito(i) fiscale(i), visto che essa stessa Philip Morris) ne è produttrice, ma piuttosto siano da mettere in relazione all’articolo 5, nel punto in cui viene creato il discrimine tra chi ottiene o meno l’esonero dal pagamento della cauzione sull’accisa del tabacco detenuto nel deposito fiscale.
Ed è altrettanto evidente che ETINERA /BAT prima e successivamente LOGISTA ITALIA S.p.a., cui è stato concesso l’esonero dal pagamento della cauzione sull’accisa, si troverà comunque e sempre l’unica a vincere su tutti i potenziali concorrenti, anche a fronte delle eventuali modifiche che l’Autorità Garante suggerisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze, soprattutto, e perché non viene considerato il discrimine più macroscopico, cioè quello che recita l’art.5 :
“ l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità previe visure nel Bollettino dei protesti e acquisizione di idonee referenze bancarie.”
Sorge quindi spontanea la domanda su quale possa essere il criterio ed il discrimine con cui l’Amministrazione dei monopoli di Stato abbia concesso tale esonero, prima a ETINERA/BAT e successivamente a Logista, mentre, come sostiene Philip Morris, essa stessa avrebbe dovuto pagare il deposito cauzionale. Forse Philip Morris è considerata inaffidabile e non solvibile?, oppure è necessario concedere un incarico nel Consiglio di amministrazione della società, come ha fatto Logista con il Direttore Generale dell’Amministrazione di Stato Dott. Giorgio Tino?.
In oltre alcuni ex gestori di Magazzini Vendita Generi di Monopoli (divenuti poi Delegati alla gestione dei Depositi Fiscali di Logista, unica intestataria delle licenze amministrative), estromessi da LOGISTA Italia S.p.a. relativamente alla ristrutturazione della sua rete di Depositi Fiscali, hanno avanzato presso l’Amministrazione dei Monopoli di Stato, domanda di apertura di Deposito Fiscale nei propri locali , che ovviamente erano già a norma, visto che in loco, veniva espletata tale mansione.
Nella risposta dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato del 22 agosto 2005 prot.n.2005-42091 al sig. Marcucci Massimo, si legge: “Al riguardo si evidenzia che allo stato la distribuzione di tutti i prodotti iscritti nella tariffa di vendita è stata affidata dalle relative ditte fornitrici ai depositi fiscali già esistenti.
Pertanto, ai fini del prosieguo della pratica e onde consentire alla scrivente di calcolare l’importo della garanzia che dovrà essere presentata ai sensi dell’art. 5 del D.M. 67/99, si interessa la S.V. ad indicare le marche che eventualmente i produttori intendono distribuire tramite l’istituendo deposito.
In effetti il suddetto calcolo verrà fatto moltiplicando l’accisa gravante sulla marca di tabacco con il prezzo più elevato che si intende detenere nel deposito fiscale per la capacità massima di stoccaggio del locale stesso “
Nello specifico, ciò significa, che Logista Italia grazie al suo vantaggio di non pagare la cauzione sull’accisa aveva ed ha praticamente in mano tutti i contratti di distribuzione con le case produttrici, ed ha il 99% delle autorizzazioni dei depositi fiscali per la distribuzione.
Concludendo “ La problematica di carattere concorrenziale” non “deriva” soltanto “dalla menzionata previsione di cui all’articolo 2 del decreto, in base alla quale occorre indicare nella domanda di autorizzazione le marche che si intende introdurre nel deposito” bensì anche e soprattutto dall’ articolo 5 che consente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la facoltà di accordare o meno l’eventuale esonero dal pagamento del deposito cauzionale.
I Rappresentanti del Comitato ringraziano l’Illustre Autorità Garante per la cortese attenzione e colgono l’occasione per porgere distinti saluti.
Alberto Maione
Massimo Marcucci
Luciana Porzi

Segnalazione dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al Ministro delle Finanze Padoa Schioppa

Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

SEGNALAZIONE





ai sensi





Dell’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287



in merito a taluni aspetti della regolamentazione riguardante l’istituzione di
depositi fiscali, stabilita del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 febbraio
1999, n. 67



inviata al
Ministro dell’Economia e delle Finanze















Autorità Garante Autorità Garante della
Della Concorrenza e del Mercato Concorrenza e del Mercato
Prot. n. 33146/06

00198 Roma del 28/09/2006
Piazza G. Verdi, 6/a – tel. 06858211



Ill.mo Prof.
Tommaso Padoa Schioppa
Ministro dell’Economia e delle
Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA








Con la presente segnalazione l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Intende formulare, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
osservazioni in merito a talune parti del Decreto del Ministero delle Finanze del 22
febbraio 1999, n. 67, Regolamento recante norme concernenti l’istituzione ed il
regime dei depositi fiscali, impianti in cui sono stoccati i tabacchi lavorati in vista
della vendita alle tabaccherie.

Sono oggetto della presente segnalazione l’articolo 2 del D.M. n. 67/99 -
nella parte in cui stabilisce che nella domanda di autorizzazione all’istituzione del
deposito fiscale siano indicate le marche che si intendono introdurre nell’impianto-
e l’articolo 5, che prevede la prestazione di una cauzione quale condizione per il rilascio, ai sensi del successivo articolo 6, dell’autorizzazione da parte
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato[1].

La cauzione è prevista pari all’accisa[2] gravante sulla quantità massima dei tabacchi che possono essere detenuti nel deposito stesso, prendendo a riferimento la



marca con il prezzo di vendita più elevato, tra le marche che si intendono introdurre
nel deposito.

Sempre secondo l’articolo 5, sono invece esonerati dalla prestazione della cauzione gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico.

In merito a tale regolamentazione, si rileva in primo luogo che essa ha
istituito un trattamento ingiustificatamente differenziato a seconda della proprietà,
pubblica o privata, delle imprese con riferimento al pagamento della cauzione.

La sopra citata normativa appare, tuttavia, in grado di determinare distorsioni del funzionamento del mercato anche oggi, nella fase successiva alla conclusione del processo di privatizzazione dei monopoli di Stato e, successivamente dell’Ente Tabacchi Italiani. La problematica di carattere concorrenziale deriva dalla
menzionata previsione di cui all’articolo 2 del decreto, in base alla quale occorre indicare nella domanda di autorizzazione le marche che si intende introdurre nel deposito.

I nuovi operatori aspiranti ad entrare nel mercato dei servizi di distribuzione
dei tabacchi potrebbero non disporre, infatti, al momento della formulazione della
domanda di autorizzazione, di un quadro certo e definitivo dei propri clienti
produttori o importatori in Italia di prodotti del tabacco. In tale contesto, la loro
entrata potrebbe risultare fortemente ostacolata dalla necessità di indicare nella
domanda di autorizzazione le marche che si intende detenere nell’istituendo
deposito. Si ricorda che tale necessità deriva dal fatto che la cauzione preliminare al
rilascio dell’autorizzazione è rapportata alla capacità di stoccaggio dell’impianto e
commisurata al prezzo del prodotto più costoso tra quelli che si intende detenere.

Per quanto concerne, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
auspica una modifica della regolamentazione in discorso, tale da evitare il rischio
che vengano frapposti ingiustificati ostacoli all’entrata di nuovi operatori nella
distribuzione dei prodotti del tabacco.

Una soluzione alternativa a quella dell’attuale regolamentazione, in grado di
risolvere gli effetti distorsivi delle previsioni congiunte degli articoli 2 e 5 del
decreto, potrebbe essere rappresentata da una cauzione non preliminare al rilascio
dell’autorizzazione, bensì successiva e di entità rapportata ai contratti di
distribuzione stipulati. Tale cauzione potrebbe essere prestata prima dell’inizio
dell’esecuzione dei contratti.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

[1] Salvo l’eventuale esonero che ai sensi dell’ articolo 5 può essere accordato dall’Amministrazione autonoma Dei monopoli di Stato alle imprese affidabili e di notoria solvibilità, previe visure nel Bollettino dei protesti acquisizioni di idonee referenze bancarie.
[2] Il titolare del deposito è il soggetto tenuto al versamento dell’accisa sui tabacchi: “ (…) il depositario Autorizzato corrisponde l’accisa per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo del giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo” (articolo 10 dello stesso decreto)
mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo del giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo” (articolo 10 dello stesso decreto)

Comunicazione dell' Autorità Garante della Concorrenza ai Rappresentanti del Comitato


Autorità Garante Autorità Garante della
Della Concorrenza e del Mercato Concorrenza e del Mercato
Prot. n. 33169/06
00198 Roma del 29/09/2006
Piazza G. Verdi, 6/a- Tel. 06 858211

Rif. nn. DC5233,S749



Egregio Signor
Alberto Maione
Via Michelangelo Buonarroti, 9
70043 Monopoli ( BA )


Oggetto: nota pervenuta in data 26 luglio 2006, riguardante taluni aspetti della
Regolamentazione della distribuzione e vendita dei prodotti del tabacco.


Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che l’Autorità Garante della
Concorrenza e del mercato, nella sua adunanza del 21 settembre 2006, ha deliberato l’invio al Ministro dell’Economia e delle Finanze di una segnalazione ( di cui si allega copia), ai sensi dell’art. 21 della legge 10 ottobre, n.287, in merito ad alcuni aspetti della regolamentazione riguardante l’istituzione di depositi fiscali, stabilita del D.M. 22 febbraio 1999, n. 67.

Per quanto riguarda la regolamentazione che fissa distanze minime tra le rivendite dei generi di monopolio, invece, non emergono, allo stato attuale, elementi per un intervento dell’Autorità, ulteriore rispetto a quello effettuato con la segnalazione del 20 dicembre 2001, AS226, Riforma della regolamentazione e promozione della concorrenza, con cui l’Autorità ha espresso il proprio orientamento, in via generale, in merito alle regolamentazioni che stabiliscono distanze minime tra punti vendita.

L’Autorità ringrazia per la collaborazione prestata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.


IL SEGRETARIO GENERALE

( firmata )

Terza Relazione a VI Commissione Finanze

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE ONOREVOLE

PAOLO DEL MESE E ILLUSTRI ONOREVOLI DELLA VI COMMISSIONE FINANZE.


Illustrissimo Presidente e illustrissimi Onorevoli;

esponiamo brevemente le argomentazioni già a suo tempo esposte dal comitato nelle audizioni del 26 Ottobre 2005 e del 10 Gennaio 2006 e riportate nelle relazioni depositate in VI Commissione Finanze e che il 18 Gennaio 2006 hanno portato la Commissione ad approvare all’unanimità le Risoluzioni ROMOLI- GRANDI.

A supporto ed integrazione di quanto già argomentato, riportiamo brevemente i principi che hanno motivato le richieste.

1 - PRINCIPIO ETICO

(a) La Legge N° 25, 29 Gennaio 1986 negli articoli che riguardano i gestori dei magazzini vendita
generi di monopolio di Stato, fu f r u t t o di un p a t t o stipulato tra gli stessi e lo Stato. (allegato 1).

A fronte dei benefici degli articoli 1 e 2, la categoria accettò d’introdurre l’articolo 3, il quale recita: “ l’appaltatore è retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti.”

L’applicazione di questo articolo comportò delle perdite economiche nella gestione dei magazzini a fronte dei benefici degli articoli 1 e 2 della stessa legge. ( allegato 1)

Infatti, prima, i gestori dei magazzini vendita generi di monopolio venivano pagati in base ad un’aliquota determinata in percentuale sul valore netto del tabacco introitato in magazzino

Ne consegue che per 19 anni i gestori dei magazzini vendita generi di monopolio di Stato hanno finanziato quel beneficio che oggi viene loro negato.


(b) Nel 2002 i gestori firmarono il contratto con ETINERA S.p.a sopportando un ulteriore decurtamento dell’indennità di gestione del 15-20 %, rinunciando anche ai 5 giorni di chiusura che i contratti precedenti prevedevano.

Tutto ciò per permettere che ETINERA S.p.a ( di totale proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze ), presentasse ottimi bilanci ed essere appetibile per la vendita.

Vendita che ha fruttato allo Stato 2.3 miliardi di euro, pari a 4.500 miliardi delle vecchie lire e giudicata da tutti gli operatori economici un buonissimo affare per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

(c) E’ inammissibile e inaccettabile pagare ancora addirittura con la perdita del Lavoro.


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2)- PRINCIPIO DI EQUITA’

(a) Garanzia per i lavoratori delle manifatture e dei Depositi Territoriali trasferiti ad all’Ente Tabacchi Italiani e successivamente ad ETINERA ( vedi decreto istitutivo di ETI del 9 Luglio 1998 n.283. ), che hanno permesso l’avvio e la prosecuzione dell’attività dell’Ente verso la vendita di ETI ed ETINERA.

(b) Garanzia negata ai gestori dei magazzini vendita generi di monopolio nonostante la legge 25, 29 Gennaio 1986 articolo 2, comma 2°, che hanno svolto esattamente lo stesso compito con sacrificio e senza dare alcun problema all’Ente ( vedi scioperi dei Depositi Territoriali della durata di più di un mese ).
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3)- PARALLELISMO GIURIDICO

(a) Nel 1986, quando lo Stato prevedeva di dover ristrutturare l’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato e di chiudere un numero non precisato di magazzini, introdusse la legge 25/86 a garanzia dei lavoratori del settore distribuzione.

La ristrutturazione è avvenuta in realtà nell’anno 2000, quindi la legge 25/86, articolo 2, comma 2° era ancora valida e non è decaduta neppure quando nel 2003 è stata riorganizzata l’A.A.M.S. ( con l’assegnazione della gestione dei giochi, del controllo sull’accisa e sulle autorizzazioni per i Depositi Fiscali.
Nelle normative abrogate, relative al nuovo assetto non compare la legge N° 25/86 e tanto meno l’articolo 2, comma 2°. ( allegato 2 )

(b) Precisazione determinante, si chiarisce che nel contratto firmato dai gestori il 28 Febbraio 2002 alla pagina 4/36 alla lettera ( b ) risulta la figura giuridica “ Magazzino vendita generi di monopolio attualmente in essere” e non Deposito Fiscale. ( Allegato 3 )

Mentre il decreto di trasformazione (solo nominale) in Depositi Fiscali di ETINERA porta la data del 20 Settembre 2002, sette mesi dopo la firma dei contratti; tra l’altro notificato ai gestori via fax in data 27 Ottobre 2004 e per e-mail il 29 ottobre 2004, dopo più di 2 anni e, a soli 3 mesi dalla scadenza del contratto con ETINERA ( allegato 4 ), ma non solo, in allegato veniva trasmesso l’elenco dei Depositi Fiscali con i relativi nominativi dei delegati alla gestione con il loro personale numero di ACCISA ( allegato5 ), fuorviando ulteriormente le aspettative dei gestori dei Magazzini di Vendita di Generi di Monopoli che, hanno concluso la loro attività lavorativa non come Delegati alla Gestione di Depositi Fiscali, bensì, come GESTORI di Magazzini Vendita Generi di Monopolio.


CALLIDITAS ? : azione scaltra e truffaldina molto sofisticata .



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4) IMPOSSIBILITA’ DI LAVORARE come DEPOSITO FISCALE
per la distribuzione del tabacco lavorato.

(a) Come già detto nella relazione esposta alla VI Commissione Finanze, “alcuni gestori anche se esclusi dall’anello della catena distributiva, prendendo spunto dalla legge n. 67 del 1999, istituzione a regime dei Depositi Fiscali dei tabacchi lavorati, hanno avanzato domanda all’Amministrazione dei Monopoli di Stato per istituire un Deposito Fiscale di commercializzazione delle marche iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ai sensi della legge 13. 07.1965, n.825”
( allegato 6 )

Al punto 2 della risposta dell’A.A.M.S. si legge che : “ Al riguardo si evidenzia che allo stato, la distribuzione di tutti i prodotti iscritti nella tariffa di vendita è stata affidata dalle relative ditte fornitrici ai Depositi Fiscali già esistenti.” ( Allegato 6 )

Infatti LOGISTA Italia S.p.a che, oltre ad avere il monopolio di fatto della distribuzione fisica sul territorio nazionale tramite i suoi Depositi Fiscali ( ex ETINERA ), ha circa il 99% dei contratti con le case produttrici di tabacco lavorato.

A questo proposito si fa presente che la questione fu sottoposta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. ( Allegato 7 )

Il Garante risponde il 16 Febbraio 2006 : “ L’Autorità ha considerato che la riduzione del numero dei Depositi Fiscali locali decisa da LOGISTA Italia S.p.a, appare rispondente ad un criterio di efficienza e non è, quindi, configurabile come abuso della posizione dominante detenuta da tale impresa nella distribuzione dei tabacchi”. ( Allegato 8 )

Come già messo in evidenza nella prima parte della lettera ( c ) della risoluzione ROMOLI approvata all’unanimità dalla VI Commissione Finanze, nella seduta del 18 Gennaio 2006, oggi riproposta nella risoluzione RONCONI.

È ovvio che non c’è abuso di posizione dominante, semplicemente, perché i Depositi Fiscali per la distribuzione dei tabacchi lavorati sono per il 99% di LOGISTA Italia S.p.a che, detiene il monopolio di fatto. (corre da sola).

Ed è anche vero che LOGISTA Italia S.p.a , non paga la cauzione sul valore dell’accisa applicabile al volume massimo del tabacco contenuto nei suoi Depositi Fiscali.

A conferma di ciò l’Autorità Garante precisa, sempre al punto 3 della risposta del 16 Febbraio 2006:
“ Quanto alla segnalata circostanza secondo cui gli ex gestori dei depositi, per diventare titolari di un’autorizzazione per l’esercizio di un deposito, dovrebbero sostenere, a differenza di Logista Italia S.p.A e, prima ancora, dell’Ente Tabacchi Italiani, il costo di una cauzione pari al valore dell’accisa applicabile al volume massimo dei tabacchi che possono essere detenuti nel deposito, si rileva che essa non dipende da comportamenti di Logista Italia S.p. A.” ( Allegato 8 )

A questo proposito si fa presente che, la sopra menzionata concessione, dietro richiesta scritta
( allegato 9 ) era stata concessa ad ETINERA perché Ente pubblico di cui il ministero dell’Economia e delle Finanze ne ha detenuto la titolarità della totalità delle azioni.

La logica impone, che questo privilegio deve essere revocato alla multinazionale LOGISTA S.p.A essendo essa un privato.
Il non pagamento della cauzione sul valore dell’accisa, determina uno squilibrio abnorme per il libero mercato della distribuzione del tabacco lavorato sul nostro territorio nazionale per chiunque voglia accedere alla distribuzione.

Più dettagliatamente si precisa che, LOGISTA Italia S.P.A può proporre alle case produttrici di tabacco per la distribuzione un prezzo di distribuzione molto competitivo, proprio in funzione della concessione del non pagamento della cauzione sul valore dell’accisa che permette a Logista Italia S.p.A di fare la parte dell’ “ Asso piglia tutto ”, a discapito della concorrenza, del tutto assente.

Concorrenza che, non potrà essere presente se continuerà a persistere questa situazione di posizione dominante.

Si fa in oltre presente, a questa illustrissima Commissione che, nelle richieste avanzate nell’audizione del 26 Ottobre 2005, oltre alla riattivazione dell’articolo 1 della Legge 25/86 e l’applicazione dell’articolo 2 della medesima, il Comitato chiedeva anche se possibile, di verificare se i Gestori dei Magazzini soppressi hanno il diritto di avvalersi “dell’articolo 14 del contratto di cessione di BAT Italia in cui Britannica ha provveduto a rilasciare un contratto autonomo di garanzia, di importo pari al 10% del prezzo di vendita, escutibile a titolo di penale a fronte di qualsiasi inadempimento delle obbligazioni contrattuali dalla stessa assunte. ( come da risposta scritta al Sottosegretario di Stato ad interrogazione del Senatore Natale D’Amico del 08/09/2005.” ( Allegati 10- 11 ).


CONCLUSIONI e RICHIESTE

Per quanto sopra espresso si conclude che tutti i Gestori disattivati hanno firmato il loro ultimo contratto con ETINERA S.p.A, come: Gestori di Magazzini Vendita Generi di Monopolio attualmente in essere, ( vedi pagina 4/36 del contratto allegato 3 ) e, quindi poiché l’articolo 2, comma 2° della legge 25/86 tratta di magazzini vendita soppressi, risulta la piena applicabilità dello stesso al nostro caso.

E in oltre, siccome l’ Ente ( ETI, ETINERA ) “ è titolare dei rapporti attivi e passivi nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”, può se possibile, questa Illustrissima Commissione spiegare a quale altro tipo di fattispecie possa mai trovare applicazione la norma medesima e per quale ragione essa sia rimasta a tutt’oggi in vigore ?

Si chiede, a questa illustrissima Commissione, se il Governo possa concedere a molti di coloro quasi in età pensionabile di usufruire del prepensionamento o mobilità, anche perché essendo disoccupati in conseguenza alla cessata attività, è da oltre un anno che non vengono effettuati i versamenti nel fondo pensione essendo rimasti senza reddito.

Ci rendiamo conto che, tale cosa non è di facile attuazione, proprio perché agli ex gestori è stata negata l’assunzione in base alla legge 25/86 atricolo 2, comma 2°. ( Allegato 12 )

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Mentre per quanto concerne l’articolo 1 della legge 25/86, -licenza di una tabaccheria- per i gestori dei magazzini soppressi che ne avessero fatto richiesta, anche questo articolo fu frutto di un accordo tra lo Stato e le FIT, in quanto in previsione della ristrutturazione del sistema distributivo e quindi l’introduzione del trasporto a domicilio, l’A.A.M.S concordò con la FIT che gli venisse liquidata l’ITT ( Indennità Trasporto Tabacchi ) delegando questo compito ai gestori dei magazzini al momento del pagamento dell’importo da parte del tabaccaio.

Quando la ristrutturazione dell’Amministrazione- settore distribuzione – e con essa il trasporto a domicilio non andò in porto e quindi doveva essere tolta l’indennità trasporto tabacchi, la FIT, sempre a fronte dell’accordo precedentemente preso, pretese dallo Stato che l’aggio spettante al tabaccaio passasse dell’8,50 % al 10%.
Giudichi questa illustrissima Commissione se è equo per gli ex gestori chiedere la riattivazione dell’articolo 1.

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Nella discussione delle risoluzioni della VI Commissione Finanze del 5 Luglio 2006 ed in particolare in relazione, nell’intervento dell’Onorevole Gianfranco Conte, non risulta al Comitato che alcuni gestori si siano ritirati dall’attività, forse si riferisce a coloro che l’età anagrafica ha permesso di andare in pensione e comunque non cambia nulla ai fini del problema che ha visto coinvolgere 30 gestori che sono stati privati del loro lavoro e, quindi del sostentamento per se stessi e per le loro Famiglie a febbraio del 2005, mentre 120 gestori a maggio 2005 e circa 50 tra agosto e dicembre 2005.

In oltre per quanto riguarda le misure di sostegno “ ad un numero elevato di soggetti, in considerazione del fatto che spesso intere famiglie risultano coinvolte nell’attività di gestione nei predette depositi ”, c’è da dire che essendo i magazzini di vendita generi di monopolio delle strutture anche a conduzione familiare ( i coadiutori per volere dell’A.A.M.S. dovevano essere solo ed esclusivamente delle persone di famiglia ) è ovvio che in molti casi erano coinvolte intere famiglie.

La legge 25/86 parla di 300 unità.

Si fa quindi presente che l’applicazione della legge 25/86 articolo 2, comma 2° riguarderebbe mediamente all’incirca 13 persone a Regione, che suddivise nei vari Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, come recita la legge 25/86, di residenza degli operatori che sono stati coinvolti nel processo di ristrutturazione dell’A.A.M.S, la loro sistemazione risulterebbe essere una goccia d’acqua in mezzo al mare.

Questo per rispondere, doverosamente, alle perplessità e giuste osservazioni dell’illustrissimo Onorevole Gianfranco Conte che, non essendo presente alle udienze informali tenute in VI Commissione Finanze il 26 ottobre 2005 e il 10 gennaio 2006, dove fu illustrata dai rappresentanti del Comitato la tematica, poi sfociata nell’approvazione delle risoluzioni ROMOLI- GRANDI. del 18 gennaio 2006, appena sei mesi or sono.

Mentre per quanto riguarda l’intervento dell’illustrissimo Onorevole Antonio Borghesi, si concorda pienamente con quanto messo in rilievo nel Suo intervento, si suggerisce con un filo di voce che, MAI PIÚ lo Stato dovrà attuare una privatizzazione del genere; al Governo, allo Stato non mancano i mezzi e le menti per pianificare delle privatizzazioni indolore, degne di essere tali e questo a prescindere dagli estemporanei suggerimenti del Comitato, per il futuro, è preciso DOVERE dello Stato di avvalersi di eccelsi luminari nel campo di tale argomento.



Crediamo altresì che, in considerazione di quanto nuovamente esposto e richiesto questa illustrissima Commissione possa addivenire ad un accordo unitario di tutte le forze politiche come già avvenuto nella precedente legislatura, dove giustamente l’onorevole Gianpietro Scherini ( FI ) esordisce dicendo : “… come occorra farsi carico delle problematiche affrontate nelle risoluzioni senza alcuna pregiudiziale di carattere politico, mantenendo esclusivamente conto delle difficoltà economiche e sociali in cui si trovano i titolari dei depositi fiscali di generi di monopolio dismessi a seguito del processo di ristrutturazione in atto nel settore della distribuzione dei tabacchi lavorati.”

Certi che, questa illustrissima Commissione, vorrà mantenere lo stesso indirizzo unitario della precedente, si ringrazia per l’impegno che tutti gli Onorevoli metteranno al fine di risolvere l’ormai divenuto annoso problema degli ex Gestori dei magazzini di vendita generi di monopolio chiusi dalla multinazionale Logista Italia S.p.A, e che in ragione di ciò restati senza lavoro e senza cespite, con degli impegni economici precedentemente assunti di un certo rilievo e che, non possono essere onorati, dei figli in età scolare ed universitaria che non possono terminare il loro corso di studi.

I Rappresentanti del Comitato
Ex Depositi Fiscali soppressi

Luciana Porzi, Massimo Marcucci

Alberto Maione e Roberto Massimi



ALLEGATI

(1) - fotocopia della legge N° 25, 29 Gennaio 1986, articolo 1 ed articolo 2, comma 2°, e articolo 3

(2) – fotocopia dell’articolo 8, ( abrogazioni e disposizioni finali ), dove non compare abrogazio-
ne della legge 25/86 articolo 2, comma 2°.
(3) - fotocopia delle prime pagine del contratto firmato dai gestori dei magazzini vendita generi di
Monopolio con ETINERA s.p.a il 28 febbraio 2002,. pag. 4/36, lettera (b)
(4) - fotocopia del Decreto di trasformazione in Depositi Fiscali del 20 settembre 2002 dove si
può verificare che fu notificato ai gestori via Fax il 27 ottobre 2004 e via e-mail il 29
ottobre 2004.
(5) - fotocopia della gazzetta ufficiale con allegati i nominativi dei gestori,con relativa data di
nascita, le loro sedi e il loro personale numero di accisa. Ricevuto via e-mail il 29 ottobre
2004, dopo 2 anni dalla data di trasformazione.
(6) - fotocopia della richiesta di apertura di un Deposito Fiscale e della relativa risposta
dell’A.A.M.S.
(7) – fotocopia della richiesta d’indagine all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
relativa alla distribuzione e commercializzazione del tabacco lavorato da parte della
multinazionale LOGISTA ITALIA S.p.A.
(8) – fotocopia della risposta del Garante in data 16 Febbraio 2006.
(9) – fotocopia del documento datato 28 Gennaio 2002 dove l’Amministrazione dei Monopoli di
Stato all’oggetto: Esonero cauzione- D.A.A. dispensa firma.
È riportato che ETINERA è una Società a capitale interamente pubblico e decreta che è
esonerata dall’obbligo di prestare la cauzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.M. 22
Febbraio 2001.

(10-11) -fotocopia dell’interrogazione parlamentare del Senatore Natale D’Amico, con relativa
Risposta del sottosegretario di Stato dott. M. Teresa Armosino. ( articolo 14 del contratto di
Cessione di BAT Italia.)

( 12-12 bis )- fotocopia delle domande e risposte all’A.A.M.S. e al Ministero delle Finanze (quest’ultima risposta giacente ancora al Dipartimento delle politiche fiscali )in base alla legge 25/86.

In oltre si allegano le Relazioni del 26 ottobre 2005 e del 10 gennaio 2006, già a suo tempo esposte verbalmente e depositate in VI Commissione Finanze della Camera.



Roma, 18 Luglio 2006

Risoluzioni Romoli-Grandi

Risoluzione n. 7-00729 Romoli: Misure conseguenti alla cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera.
NUOVO TESTO APPROVATO DELLA
RISOLUZIONE
La VI Commissione, considerato il processo di privatizzazione che ha interessato l'intero settore dei generi di monopolio, il quale ha determinato, a seguito della privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani e della successiva cessione della società di distribuzione dei tabacchi lavorati Etinera dalla British american tobacco alla società Logista Spa, un complessivo riassetto del settore della distribuzione dei tabacchi lavorati; sottolineata l'esigenza di assicurare ai titolari di depositi fiscali di generi di monopolio, dismessi a seguito del processo di ristrutturazione in atto, la possibilità di fruire di nuove opportunità lavorative, al fine di dare soluzione alle difficoltà nelle quali si trovano molti di tali soggetti; considerata l'opportunità di rendere più efficiente e capillare la rete di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati, nonché di garantire l'andamento delle entrate erariali;
impegna il Governo:
ad intervenire, nell'ambito del suo potere di vigilanza, adoperandosi formalmente per l'istituzione di un tavolo istituzionale, con la partecipazione di tutte le parti interessate, che valuti l'attuale assetto della rete distributiva dei prodotti da fumo, come risultante dal processo di privatizzazione e di ristrutturazione; a promuovere opportune integrazioni alle norme che regolamentano la circolazione nel territorio nazionale dei tabacchi lavorati, prevedendo in particolare che: a) i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, all'istituzione e gestione di un deposito fiscale di tabacchi lavorati debbano dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito fiscale per un periodo di almeno 9 anni; b) per il rispetto del suddetto requisito, nel caso in cui, la gestione del deposito fiscale sia stata delegata ai soggetti i quali detengono il possesso dei locali adibiti a deposito, la delega si intende attribuita, ad ogni eventuale rinnovo, per una durata di almeno 9 anni; c) l'autorizzazione all'istituzione ed alla gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, rilasciata ai sensi del citato decreto ministeriale n. 67 del 1999, sia revocata qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, disponga a carico del depositario autorizzato, in conseguenza di infrazioni agli articoli 2 o 3 della legge n. 287 del 1990, sanzioni o diffide alle quali il depositario non abbia ottemperato; a recuperare lo spirito delle norme a suo tempo previste con la legge 29 gennaio 1986, n. 25, così che i gestori ed i coadiutori dei depositi fiscali di generi di monopolio dismessi possano ottenere l'assegnazione di una rivendita, se del caso in modo oneroso, oppure essere inquadrati, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'amministrazione finanziaria. (8-00150) «Romoli, Lettieri, Scherini, Sergio Rossi, Tolotti, Zuin».



Risoluzione n. 7-00643 Grandi: Cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera.
NUOVO TESTO APPROVATO DELLA
RISOLUZIONE
La VI Commissione, premesso che: secondo la vigente normativa, l'attività svolta da Logista Italia Spa è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze; lo spirito che ha animato il legislatore nella privatizzazione dell'ETI includeva una tutela dei lavoratori e una più generale attenzione alla conservazione dei posti di lavoro della filiera del tabacco, come confermano anche gli ultimi accordi del Ministero per le politiche agricole e forestali; la «deroga» del Ministro, che ha autorizzato la BAT a vendere la società di distribuzione Etinera alla multinazionale spagnola Logista era finalizzata a mantenere l'unitarietà del settore distributivo ed a tenere alto il valore aziendale di Etinera, fermo restando il rispetto anche da parte del nuovo acquirente Logista degli impegni assunti al momento dell'acquisto di ETI da parte di BAT; essendo stata realizzata la vendita, ed essendo stata trasformata Etinera in Logista Italia Spa, è iniziato un processo di ristrutturazione aziendale, trascurando il mantenimento degli impegni presi; si sta consumando un'ingiustizia ai danni degli ex gestori dei gestori dei magazzini e dei loro lavoratori dipendenti, anche attraverso un rimpallo di responsabilità tra BAT e Logista; l'accordo tra Logista e i vertici delle associazioni dei distributori Agemos e Adistal delega gli stessi vertici a determinare i siti da «salvare» e quelli da «sacrificare», in base a criteri del tutto incomprensibili, e deve quindi essere rivisto; la chiusura di 200-250 magazzini ha causato il licenziamento di oltre mille lavoratori e la perdita di reddito delle famiglie dei gestori; è necessario scongiurare altri tagli occupazionali e peggioramenti delle condizioni dei gestori dei magazzini,
impegna il Governo:
ad intervenire, nell'ambito del suo potere di vigilanza, adoperandosi per accertare se le procedure seguite siano rispettose della legge e del patto di acquisto di ETI; a ricercare un accordo pienamente soddisfacente con i gestori dei depositi fiscali per quanto riguarda l'occupazione. (8-00151) «Grandi, Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri».






RISOLUZIONI
Mercoledì 18 gennaio 2006. – Presidenza del presidente Renzo PATRIA. –
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Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 16.
7-00643 Grandi: Cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera.
7-00729 Romoli: Misure conseguenti alla cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera. (Seguito della discussione congiunta e conclusione - Approvazione in un nuovo testo della risoluzione 7-00643 e della risoluzione 7-00729).
La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2005.
Renzo PATRIA, presidente, avverte che la Commissione passerà alla distinta votazione delle risoluzioni in discussione. Invita quindi il presentatore della risoluzione Romoli 7-00729 ad apportare talune modifiche al contenuto degli impegni in essa contenuti, richiamandosi alle disposizioni previste in materia dalla legge n. 25 del 1986.
Gianpietro SCHERINI (FI) sottolinea preliminarmente come occorra farsi carico delle problematiche affrontate nelle risoluzioni senza alcuna pregiudiziale di carattere politico, mantenendo esclusivamente conto delle difficoltà economiche e sociali in cui si trovano i titolari di depositi fiscali di generi di monopolio dismessi a seguito del processo di ristrutturazione in atto nel settore della distribuzione dei tabacchi lavorati. Concorda quindi con il suggerimento del presidente di riformulare la risoluzione n. 7-00729, che sottoscrive, invitando il presentatore a riformulare l'ultimo paragrafo degli impegni, nel senso di prevedere che, nello spirito delle disposizioni di cui alla legge n. 25 del 1986, i gestori ed i coadiutori dei depositi fiscali di generi di monopolio dismessi possano ottenere l'assegnazione di una rivendita, eventualmente a titolo oneroso, ovvero essere inquadrati, attraverso un concorso per titoli, nei ruoli organici del personale dell'amministrazione finanziaria.
Ettore ROMOLI (FI) accoglie i suggerimenti avanzati dal Presidente e dal deputato Scherini, riformulando conseguentemente la propria risoluzione (vedi allegato 5).
Mario LETTIERI (MARGH-U) sottolinea l'esigenza prioritaria di venire incontro alle esigenze vitali dei titolari dei depositi fiscali, gravemente colpiti dal processo di ristrutturazione in corso nel settore della distribuzione dei tabacchi lavorati.
Francesco TOLOTTI (DS-U) sottoscrive la risoluzione Romoli 7-00729, come riformulata.
Michele ZUIN (FI) sottoscrive la risoluzione n. 7-00729, come riformulata dal presentatore.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA sottopone alla Commissione l'opportunità di rinviare la votazione della risoluzione Romoli 7-00729, come riformulata.
Ettore ROMOLI (FI) non condivide l'orientamento del sottosegretario, ritenendo preferibile procedere nella seduta odierna alla votazione della propria risoluzione.
Mario LETTIERI (MARGH-U) concorda con l'opportunità di procedere alla votazione della risoluzione.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) condivide anch'egli l'esigenza di votare nella seduta odierna le risoluzioni in discussione.
Gianpietro SCHERINI (FI) condivide la richiesta del deputato Romoli di procedere

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fin d'ora alla votazione della risoluzione n. 7-00729.
Sergio ROSSI (LNFP) condivide le perplessità espresse dal sottosegretario in merito alla risoluzione n. 7-00729.
Gianpietro SCHERINI (FI) invita tutti i gruppi a sottoscrivere la risoluzione n. 7-00729, sottolineando come essa affronti una tematica di interesse generale, proponendo una soluzione concreta alla situazione di difficoltà nella quale versano i titolari dei depositi dei generi di monopolio dismessi.
Renzo PATRIA, presidente, invita il deputato Rossi a sottoscrivere a nome del suo gruppo la risoluzione Romoli n. 7-00729, come riformulata, rilevando come la mancata condivisione dell'atto di indirizzo da parte di uno dei gruppi di maggioranza costituirebbe un ostacolo all'approvazione della risoluzione stessa.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA, alla luce degli orientamenti emersi, si rimette alla Commissione, nonché alla responsabilità dei singoli gruppi, in merito alla risoluzione n. 7-00729.
Sergio ROSSI (LNFP) con riferimento alle considerazioni del deputato Scherini, sottolinea come anche altre questioni di rilevanza generale, sollevate dal gruppo della Lega, avrebbero dovuto essere adeguatamente affrontate; peraltro, alla luce dell'invito formulato dal Presidente, sottoscrive la risoluzione n. 7-00729, come riformulata.
La Commissione approva la risoluzione Romoli 7-00729, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00150.
Renzo PATRIA, presidente, avverte che la Commissione passerà ora alla votazione della risoluzione Grandi 7-00643, già riformulata dal presentatore. In tale contesto invita il presentatore ad apportare ulteriori modifiche agli impegni in esso contenuti, eliminando, in particolare, nel secondo paragrafo il riferimento alla revoca della deroga con cui il Governo ha autorizzato la vendita della società Etinera.
Alfiero GRANDI (DS-U) accoglie il suggerimento del Presidente, riformulando quindi ulteriormente la propria risoluzione (vedi allegato 6).
Mario LETTIERI (MARGH-U) sottoscrive la risoluzione Grandi 7-00643, come ulteriormente riformulata.
La Commissione approva la risoluzione Grandi 7-00643, come ulteriormente riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00151.

Seconda relazione a VI Commissione Finanze

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE ONOREVOLE
RENZO PATRIA E ILLUSTRI ONOREVOLI DELLA VI COMMISSIONE FINANZE

Illustrissimi Onorevoli;
il Comitato ex Gestori dei DF di ETINERA disattivati e da disattivare dalla multinazionale LOGISTA Italia S.p.A, ringraziano sentitamente tutti i componenti della VI Commissione Finanze, per essersi attivati affinché il problema relativo alla perdita del lavoro in conseguenza della privatizzazione del settore tabacco, venisse preso nella giusta considerazione.

Alla luce della discussione del 07.12.2005 alla VI Commissione finanze sulle Risoluzioni Grandi e Romoli, ed in particolare dall’intervento del Sottosegretario di Stato Dottoressa Maria Teresa Armosino, emergerebbe che, nella panoramica generale, ETI, ETINERA, e successivamente le multinazionali BAT e LOGISTA abbiano, quindi, adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali previsti dal piano di privatizzazione.
E’ doveroso dissentire da quanto è stato affermato dal Sottosegretario di Stato Dottoressa Maria Teresa Armosino, infatti :

1) Per quanto riguarda il contratto firmato il 28 Febbraio 2002 ETINERA S.p.a. stipula un contratto di servizi, non con i Depositi Fiscali di Etinera S.p.a, bensì con i Magazzini Vendita Generi di Monopolio di Stato.
La trasformazione da Magazzini Vendita Generi di Monopolio a Depositi Fiscali avviene sette mesi più tardi con decreto a firma del Dott. Giorgio Tino Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. E non come dice il Sottosegretario di Stato Dottoressa Maria Teresa Armosino “ in relazione al processo di razionalizzazione della rete dei Magazzini Vendita divenuti Depositi Fiscali in virtù del decreto ministeriale 67 del 1999.”

a) Si chiede quindi di sapere di chi fossero, e quale figura giuridica avessero i Magazzini Vendita Generi di Monopolio nel periodo dal 28 febbraio 2002 al 20 settembre 2002, non avendo ancora un numero di accisa, e non essendo ancora Depositi Fiscali di Etinera, ma già sotto contratto con ETINERA S.p.a

b) Si chiede se in un contratto stipulato tra due figure giuridiche, una delle due, possa essere cambiata in corso di contratto senza colpo ferire.

c) Si chiede perché, il Decreto di trasformazione non è stato emanato prima del 28 Febbraio 2002, data di stipula del Contratto con Etinera S.p.A.

2) Competitività ? – Punto di domanda?
A quale tipo di “ competitività ” si riferisce la Dottoressa Armosino che, come Lei ben sa da Monopolio di Stato si è passati ad un Monopolio privato. Infatti sia Bat prima, che Logista poi sono state esentate dal pagamento della GARANZIA PROPORZIONALE AL VALORE DELL’ACCISA sui prodotti detenuti nei propri Depositi Fiscali, come invece recita la legge 67/99, e che, al contrario, qualunque altro soggetto voglia aprire un Deposito Fiscale, è tenuto a pagare.
E’ evidente che, chi ha queste agevolazioni è decisamente favorito nella stipula di contratti di distribuzione con le case produttrici.
Si chiarisce inoltre che, solo partendo in netto vantaggio rispetto ai - “ comuni mortali ”- la multinazionale Logista S.p.A può permettersi di “ correre ” e di rimando “ vincere”, rispetto agli “avversari”, nel caso specifico del tutto assenti, in pratica “corre da sola” senza competere con alcuno.
Di ciò sono state già informate l’Antitrust italiana ed europea.

3) E veniamo al punto relativo alle UNIONI ECONOMICHE.
Logista Italia S.p.A e le Associazioni di categoria AGEMOS e ADISTAL concordavano la Gestione delle Unioni economiche PRETENDENDO che le richieste fossero avanzate- PRIMA DELLA DISCUSSIONE del rinnovo del contratto -
Questo significa che gli operatori del settore ( Gestori ) dovevano fare : società, investimenti per nuovi locali, etc, etc, completamente alla cieca, senza una minima conoscenza e garanzia, né per quanto riguardava la remunerazione, né per quanto riguardava la durata del contratto. Prova ne sia che dette richieste di unioni dovevano pervenire alla Logista entro il 28 Febbraio 2005, mentre la prima bozza del contratto perveniva ai Gestori in data 8 marzo 2005.
In oltre, la logica di creare poli geografici è stata completamente disattesa, infatti sul territorio nazionale si possono riscontrare nel raggio di 15-20 chilometri 5 o 6 Depositi Fiscali CONCENTRATI, mentre rimangono scoperte zone di 70-80 o più chilometri. Tutto ciò, si reputa, non giovi affatto all’utenza ( – Rivendite che tra l’altro se vogliono usufruire del trasporto a domicilio devono pagare il servizio profumatamente a LOGISTA Italia S.p.A-)
Si precisa inoltre, altro dilemma da chiarire, che numerosi depositi come ad esempio : BARI, AGRIGENTO, MONOPOLI, PERUGIA, FERRARA etc, sono stati soppressi e dopo pochi mesi riaperti nella stessa località, con gestioni affidate ad altre persone, diverse dal gestore mandato via. Può apparire ad un occhio profano che il gestore cacciato abbia commesso chissà quale mancanza mentre, prova ne sia, nei verbali di VERIFICA e di CHIUSURA nulla emerge in tal senso.
Se poi, al Sottosegretario di Stato, risulta il contrario, è sano che la mancanza sia notificata direttamente a chi l’ha commessa, essendo questo un argomento di suprema delicatezza che non può essere liquidato con affermazioni generalizzate, che tra l’altro vengono riportate testualmente in documenti di visione pubblica. La qual cosa reca ulteriore grave danno morale e materiale agli ex gestori.

4) Le unioni economiche effettuate ( società, associazione in partecipazione e assunzioni ) hanno interessato solo una parte ridotta dei lavoratori dei magazzini soppressi, anche perché le promesse fatte da Logista Italia S.p.A in relazione al trasporto a domicilio e ad altre attività di distribuzione diverse dal tabacco sono miseramente fallite.
A sostegno di quanto sopra affermato, basta leggere le rivendicazioni avanzate in data 02.12.2005 dalle Associazioni di Categoria AGEMOS e ADISTAL (all. 1 ), il tutto a soli 7 – 8 mesi dalla firma del nuovo contratto che le stesse hanno sottoscritto con Logista Italia S.p.A e, non solo, ma nella Risoluzione dell’Onorevole Ettore Romoli della VI Commissione Finanze del 13.12.2005, vengono avanzate delle richieste a tutela dei delegati alla gestione ( ex Magazzini ) dei Depositi Fiscali che hanno firmato il nuovo contratto con Logista.
Evidentemente i contratti concordati dalle Associazioni di categoria AGEMOS e ADISTAL sono risultati carenti ed inadeguati.

5) Circa poi i 120 magazzini soppressi “ per economicità gestionale” si fa presente che non sono stati chiusi “per posizione logistica svantaggiosa”, in quanto tale canone non è stato, come già sopra detto, nemmeno preso in considerazione in relazione ai Poli che dovevano restare ; per quanto riguarda le carenze strutturali, si precisa che, TUTTI questi magazzini erano stati debitamente autorizzati dai competenti Ispettorati Compartimentali dei Monopoli di Stato in osservanza di TUTTE le leggi e disposizioni previste per poter effettuare tale attività.
Mentre si fa notare che le carenze strutturali -per alcuni Depositi Fiscali- si sono verificate in relazione alle unioni economiche successive e cioè dal mese di Maggio 2005 in poi, in quanto lo stoccaggio del tabacco in un unico Polo poteva risultare non a norma.
Per quanto riguarda le carenze Gestionali, il Sottosegretario di Stato precisi a chi e a cosa fa riferimento. E per questo motivo ora si chiede, a ragione, al Sottosegretario di Stato come mai questo tipo di carenze gestionali abbiano a suo tempo superato nel corso di decenni le ispezioni accurate e minuziose degli Ispettori Compartimentali dei Monopoli di Stato, i quali arrivavano in verifica nei Magazzini senza preavviso alcuno, essendo Organi di Controllo.

Sul punto relativo agli “ ammortizzatori economici ” si fa presente che, per i 40 depositi chiusi nel Gennaio 2005 nulla di ciò è stato previsto; per coloro che sono stati chiusi nel Maggio 2005 solo alcuni di essi, in data 21 e 22 Aprile 2005, hanno avuto come proposta un’offerta di 15.000- 20.000 Euro ed un mese o due di proroga, previa sottoscrizione di liberatoria a conclusione definitiva dei rapporti con Logista Italia S.p.A.
Si evidenzia che, molti gestori non hanno accettato questa improponibile “ oblazione”.
Valuti la Dottoressa Maria Teresa Armosino Sottosegretario di Stato, se tali cifre e tali tempi diano l’opportunità di riconversione di attività, tenendo conto anche, che negli ultimi tre anni, molti di questi gestori avevano dovuto sopportare spese ben più pesanti per adeguare i locali alle nuove normative, acquistare apparecchiature elettroniche per la nuova gestione tecnico-contabile e per sistemi di sicurezza e sorveglianza più sofisticati.

Affiora, parimenti, però che, non sono stati minimamente presi in considerazione ( come potrebbe apparire sicuramente ad un più attento esame ) le posizioni occupazionali dei coadiutori e dei dipendenti dei Depositi Fiscali disattivati; in quanto solo un numero irrisorio ha potuto trovare occupazione nei Depositi Fiscali ( i così detti POLI ) di LOGISTA Italia S.p.A in uno spiraglio troppo stretto per tutti.

Si invita, cortesemente il Sottosegretario di Stato e la VI Commissione Finanze ad appurare se quanto espresso dal Comitato abbia un riscontro oggettivo, anche e soprattutto per correttezza nei confronti di tutte le parti in causa.
******
Il Comitato degli ex Depositi Fiscali, che ha completa fiducia nell’operato di questa illustre Commissione Finanze, si fa portatore e quindi, illustra quanto segue:

A ) Nel piano di privatizzazione del settore tabacco iniziato nel 1998 Decreto Legge del 9 Luglio n. 283, viene istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l’Ente Tabacchi Italiani ( ETI ), sottraendo tale mansione all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Il legislatore nel piano di riorganizzazione dell’Amministrazione Finanziaria nel 1986 Legge N° 25 art. 1 e Art. 2, aveva voluto salvaguardare le posizioni occupazionali di TUTTI i LAVORATORI dei Magazzini Vendita di Generi di Monopolio.
Si deduce per tanto che, detta normativa, era stata emanata per salvaguardare il DIRITTO al LAVORO degli operatori che, nel piano di ristrutturazione dell’Azienda, sarebbero stati i soggetti nella soppressione dei Magazzini.
Si può dire quindi che, detta normativa, sia stata ereditata da ETI e da ETI S.p.a, successivamente da ETINERA S.p.A che a sua volta il 24 Luglio 2003 è stata ereditata da BAT con l’acquisto di ETINERA e, successivamente il 15 Dicembre 2004 da LOGISTA Italia S.p.A.
A conferma di quanto appena espresso fa fede l’Articolo 3 del decreto Legislativo 9 Luglio 1998 n° 283 che recita “ l’Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”.
La logica impone che i FINANZIAMENTI relativi all’Articolo 1 e all’Articolo 2, espressi nella Legge N° 25 del 29 Gennaio 1986, spettino alla multinazionale LOGISTA Italia S.p.A
Anche perché la totalità dei depositi soppressi, già di proprietà di ETINERA S.p.A ( vedi decreto del 20 Settembre 2002 ) sono divenuti proprietà di LOGISTA ITALIA S.p.A.
Tutto questo per quanto riguarda gli ONERI.


B ) Per quanto invece riguarda gli ONORI , LOGISTA Italia S.p.A sta usufruendo a tutt’oggi di enormi benefici, ereditati da ETI e da ETINERA, successivamente da BAT ; infatti a LOGISTA ITALIA S.p.A non viene richiesta la garanzia proporzionale al valore dell’accisa applicabile all’intero volume di sigarette contenute nei Suoi Depositi Fiscali che coprono per oltre il 99% (per eredità ) la quantità del tabacco lavorato distribuito nel territorio nazionale, determinando quindi uno squilibrio ABNORME rispetto alla concorrenza presente attualmente nel mercato e sicuramente anche futura se LOGISTA Italia S.p.A continuerà a godere di certi VANTAGGI.
Siamo quindi passati da un Monopolio di Stato ad un Monopolio Privato senza concorrenza, cioè come prima.
Ma almeno prima ci guadagnavano tutti i cittadini italiani, ora ci guadagnano solo le multinazionali, che non sono neppure italiane.

Detto ciò, si rileva comunque che, tale beneficio relativo al pagamento del deposito cauzionale sul valore dell’accisa debba essere comunque richiesto in quanto nella legge n. 67/99 relativa alla normativa per l’apertura di un Deposito Fiscale impone il pagamento del deposito cauzionale e non vi è scritto che, si fa eccezione per la multinazionale Logista o simili !

Nonostante le enormi disparità di trattamento, la parte dominante LOGISTA ITALIA S.p.A ha infierito e continua ad infierire con chiusure del tutto ingiustificate.

Nella Risoluzione dell’Onorevole Ettore Romoli dove: si intende impegnare il Governo ad adoperarsi per istituire un tavolo istituzionale, con la partecipazione di tutte le parti interessate etc, il Comitato concorda con l’Onorevole e suggerisce anche di riprendere in considerazione, oltre all’Articolo 1 della Legge salvaguardia N° 25 del 29 Gennaio 1986, anche l’applicazione dell’Articolo 2, comma secondo; in quanto detto articolo da la possibilità sia ai gestori sia ai coadiutori nonché ai dipendenti dei Magazzini soppressi di continuare a lavorare. Poiché non corrisponde al vero che sono stati tutti riciclati nei Depositi Fiscali di Logista, ma solo una parte esigua rispetto al numero totale.( e questo si può facilmente appurare con un indagine da parte dell’Organo di Governo delegato alla Vigilanza ).

Certi che la VI Commissione Finanze prenderà in considerazione quanto espresso, ringraziamo anche a nome dei coadiutori e dipendenti che hanno subito e continuano a subire gli effetti nefasti delle chiusure dei Depositi di LOGISTA S.p.A.

I rappresentanti del Comitato ex DF disattivati
e da disattivare.

Massimo Marcucci, Alberto Maione,
Roberto Bontempo, Roberto Massimi,
Roberto Murano.


ROMA lì; 10 Gennaio 2006

giovedì 30 agosto 2007

Prima relazione a VI Commissione Finanze

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’ILL.MO PRESIDENTE E ILLUSTRI ONOREVOLI DELLA VI COMMISSIONE FINANZE

Illustrissimi Onorevoli,

la presente per sottoporVi sinteticamente i fatti che dal 1998 si sono succeduti in relazione alla
“Ristrutturazione dell’Amministrazione finanziaria” (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), con la conseguente privatizzazione del ramo produzione e distribuzione del tabacco lavorato.

** 1998 ETI- DECRETO LEGGE 9 LUGLIO n.283 (All.1)
Inizia Privatizzazione del settore Tabacco.
La rete Manifatturiera e Distributiva di competenza dei Monopoli di Stato è
trasformata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Ente Tabacchi Italiani ETI. – (Ad intero capitale pubblico )- Il Ministero dell’Economia e delle finanze ne ha detenuto la titolarità della totalità delle azioni.

1) L’Art. 1 punto 6 del Decreto succitato ,tra l’altro, recita: “All’atto del collocamento sul mercato delle azioni delle società deve essere prevista la riserva di una parte delle stesse all’azionariato diffuso.”
In realtà nel 2003 la BAT si aggiudica la gara per l’acquisto del 100% di ETI/ETINERA.
In seguito la BAT nel 2005 vende alla società spagnola Logista il 96% di Etinera, ed il 4% alla Axiter Investements, con cui Logista stessa ha firmato un accordo di opzione di acquisto che potrà essere esercitato a partire dal gennaio 2007.
E’ evidente che era un “gioco per pochi” ed assolutamente fuori portata dei Gestori di Magazzini vendita di Monopolio, esclusi quindi a priori da questa opportunità. Infatti, nonostante che, ETI Spa fosse stata scorporata in due società separate, e cioè ETI Spa per la produzione, ed Etinera Spa per la distribuzione, all’atto della asta pubblica, il pacchetto messo in vendita era indissolubilmente onnicomprensivo delle due società.
La deroga successiva, concessa dal Ministro delle Finanze a BAT, permette a quest’ultima, di vendere ETINERA alla Società spagnola Logista. I Gestori di Magazzini vengono quindi venduti una seconda volta, ed ancora una volta senza la minima tutela.

2) L’Art.1 al punto 7 recita: “ L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a dare in concessione etc, etc,………………………., anche in deroga alla disposizioni dell’art.19 legge 29 Gennaio 1986 n.25.”
Queste disposizioni sopprimevano la facoltà per l’Amministrazione dei Monopoli di Stato dal conferire ad altri attività e servizi di natura industriale e commerciale.
Quindi fino al 1998 i Gestori di Magazzini risultavano legati in modo indissolubile alla Amministrazione dei Monopoli stessa; ma nell’atto di costituzione del nuovo ente (ETI), nessuna tutela è prevista per i gestori che vengono prestati ed assorbiti dal costituendo ente da privatizzare.

3) L’Art.4 (Personale) punto 1, recita: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già appartenente all Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all’Art.1, comma 2°, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l’Ente nel numero necessario per l’avvio e la prosecuzione dell’attività dell’Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all’Ente in base ai bisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali,produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all’art. 2, comma2°.”
Al punto 2 recita: “Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell’Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato, e dalla contrattazione collettiva di settore etc, etc…..”

Al punto 4 recita: “Il personale trasferito all’Ente e alle società per azioni in cui quest’ultimo
viene trasformato ai sensi dell’art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell’Ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli della Amministrazione finanziaria etc etc……”
In relazione ai punti sopra elencati si fa presente che, anche i Gestori, coadiutori e dipendenti dei Magazzini di Vendita generi di Monopolio sono stati assorbiti per l’avvio e la prosecuzione delle attività dell’ Ente medesimo, e qui si vuole evidenziare il fatto che, l’eventuale esubero dei gestori in fase di privatizzazione, non è stato minimamente preso in considerazione per quanto riguarda la tutela del lavoro.

E’ possibile che il legislatore e le Associazioni di categoria non siano intervenuti a difesa dei gestori perché consci dell’esistenza della legge salvaguardia n 25 Art. 2, comma 2° del 29 gennaio 1986 ?. ( All. 9 )
Se la risposta è positiva si chiede perché allo stato attuale, dopo la privatizzazione e la successiva vendita di Etinera da parte di Bat a Logista che ha soppresso (esubero) circa 200 magazzini ed altri 50 ne sopprimerà entro i 31 dicembre 2005 (esubero), tale legge non viene applicata a coloro i quali ne hanno fatto richiesta secondo i modi ed i termini previsti ? .

Oppure, si può pensare in base ai fatti che, le Associazioni di categoria non abbiano presentato al legislatore alcuna richiesta di tutela per i gestori , coadiutori e dipendenti dei Magazzini risultati in esubero e che sarebbero stati soppressi.


** 2000 19 LUGLIO ETI diviene ETI S.p.a
I Gestori dei Magazzini di Vendita di Generi di Monopolio firmano la Prima scrittura privata
( All. 2 )
Permettendo la prosecuzione dell’attività dell’Ente medesimo.

** 2001 DECRETO DEL 28 SETTEMBRE
Con uno SPIN-OFF è stata creata ETINERA s.p.a quale CANALE DISTRIBUTIVO di ETI.
I Gestori dei Magazzini di Vendita di Generi di Monopolio firmano la Seconda scrittura privata. ( All. 3 ).
Permettendo la prosecuzione dell’attività dell’Ente medesimo.


** 2002 28 FEBBRAIO
I gestori dei Magazzini di Vendita di Generi di Monopolio firmano il contratto con ETINERA S.p.a. ( All. 4 ) ( pagina 4/36 lettere ( b ) e ( c ) la qualifica era di Gestori di magazzini di Vendita di Generi di Monopolio ). Contratto, per altro fatto firmare con modalità singolari, infatti, i gestori ne hanno potuto prendere visione solo una settimana prima e per alcuni addirittura solo al momento della firma. In parole povere a “ giochi fatti”.
Anche in questa fase, permettendo la prosecuzione dell’attività dell’Ente medesimo.


** 2002 20 SETTEMBRE
Decreto di trasformazione – solo nominale – ( All. 5 ) da Magazzini di vendita di Generi di Monopolio in Depositi Fiscali con assegnazione nominativa del Numero di ACCISA.
DECRETO che è stato notificato ai Gestori dei Magazzini Vendita di Generi di Monopolio il 27 ottobre 2004 via Fax e il 29 ottobre 2004 via e-mail. A soli 90 giorni dalla scadenza del contratto.


** 2003 24 LUGLIO
La BAT ( Britannica ) con asta pubblica si aggiudica la gara per l’acquisto di ETI S.p.a. ed ETINERA S.p.a – importo di acquisto 2.3 miliardi di Euro -.


** 2004 6 AGOSTO
ETINERA- BAT fa richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze di cessione per l’intero capitale sociale di ETINERA alla compagnia de Destribucìon integral LOGISTA S.A.


** 2004 30 NOVEMBRE
Proroga per i Gestori DF da parte di ETINERA- BAT- LOGISTA ? ( a questo punto non si sa bene chi è il proprietario. )
Detta proroga a solo vantaggio di ETINERA, in quanto il Ministro dell’Economia e delle Finanze ritira la deroga a vendere perché, BAT Britannica vuole chiudere le manifatture di Bologna e Scafati, il che non è negli accordi precedentemente presi tra il Ministero e i Sindacati.


** 2004 15 DICEMBRE
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze concede la deroga a vendere e Logista S.p.A acquista ETINERA - BAT.


** 2005 02 FEBBRAIO
ETINERA – BAT- LOGISTA chiude ( Soppressione ) i primi 40 Magazzini di Vendita di Generi di Monopolio.


** 2005 21, 22 APRILE
Come ad una roulette russa LOGISTA S.p.A invia Fax di soppressione di altri 120-130 Magazzini di vendita di Generi di Monopolio di cui altri 50 circa verranno chiusi entro il 31 dicembre 2005.

Come si può notare, in tutte le fasi elencate i gestori dei magazzini di vendita di generi di monopolio, non sono stati mai menzionati ( come se non esistessero ), tranne nel decreto di trasformazione del 20 settembre 2002, per altro notificatoci a più di due anni dalla data di entrata in vigore della normativa e a soli 3 mesi dalla scadenza del contratto. Mentre al contrario i gestori sono stati un anello indispensabile nella catena: produzione- magazzini di distribuzione- tabaccherie, e nel traghettare l’Ente verso la privatizzazione.

Da ultimo si fa presente che, se anche esclusi dall’anello della catena distributiva, prendendo spunto dalla legge n.67 del 8 Febbraio 1999, ( All. 6 ) istituzione e regime dei Depositi dei Tabacchi lavorati, alcuni Gestori soppressi, hanno avanzato domanda all’Amministrazione dei Monopoli di Stato per istituire un Deposito Fiscale di commercializzazione delle marche iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ai sensi della legge 13 07 1965, n.825.
Al punto 2 della risposta A.A.M.S ( All. 7 ) si legge che: “Al riguardo si evidenzia che allo stato, la distribuzione di tutti i prodotti iscritti nella tariffa di vendita è stata affidata dalle relative ditte fornitrici ai Depositi fiscali già esistenti”. Infatti Logista oltre ad avere il monopolio di fatto della distribuzione fisica sul territorio nazionale tramite i Depositi Fiscali Locali ha circa il 99% dei contratti con le case produttrici di tabacco lavorato.
La considerazione abbastanza inquietante è che non c’è possibilità di entrare in modo alcuno nella distribuzione di tabacco e ciò si può evincere dalla lettura del provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( All. 8 ) nell’Adunanza del 17 Dicembre 2003 C6133-British American Tabacco/Ente Tabacchi Italiano. Al punto 19- La distribuzione dei Tabacchi, si legge: “ETI svolge, in sostanziale monopolio, tramite la propria controllata Etinera, l’attività di distribuzione all’ingrosso dei prodotti derivati dal tabacco, offrendo ai produttori servizi relativi alla logistica, amministrazione, e gestione dei dati connessi allo scarico,all’immagazzinamento ed alla rivendita dei prodotti ai tabaccai etc,etc…….”.Ma soprattutto, sempre nello stesso provvedimento, al punto 41 (la posizione di Philip Morris), che recita: “Philip Morris ha affermato, inoltre, che essa potrebbe forse avere i volumi sufficienti per realizzare una rete di distribuzione alternativa a quella di Etinera, ma l’effettiva realizzazione presuppone il superamento di vari ostacoli e comporta costi e rischi ingenti. Ad esempio, i gestori dei depositi fiscali non sono attualmente titolari delle licenze, delle quali è invece titolare Etinera. Occorrerebbe, quindi, il rilascio di nuove licenze, oltre all’individuazione di locali alternativi per la costituzione di nuovi depositi fiscali. Inoltre, se Philip Morris richiedesse l’autorizzazione ad aprire uno o più depositi fiscali sotto il regime di sospensione fiscale, le verrebbe richiesta, da parte del Ministero competente, una garanzia proporzionale al valore dell’accisa applicabile all’intero volume di sigarette contenute in tale deposito. Philip Morris dovrebbe quindi sostenere un costo alquanto elevato, ponendosi in posizione di svantaggio nei confronti di Etinera che, per la legge vigente, è esentata dall’onere di tale garanzia.”
In relazione a quanto sopra, ci si domanda a ragione, come potrebbe chicchessia pensare di aprire un Deposito Fiscale, quando neppure una multinazionale come Philip Morris afferma di non poterne concorrenzialmente sostenerne l’onere.



CONCLUSIONI E RICHIESTE

Pertanto il Comitato rappresentante i Gestori dei Depositi Fiscali disattivati e da disattivare entro Dicembre 2005 (già Magazzini vendita generi di Monopolio) chiede:

1) Riattivazione dell Art. 1 della legge n.25 del 29 Gennaio 1986.
In quanto detto Articolo prevedeva l’assegnazione di una Rivendita generi di Monopolio
da assegnare al Gestore e coadiutore.
Questa opzione risulterebbe a costo zero per lo Stato, inoltre detta licenza metterebbe in moto il relativo indotto commerciale.

2) Applicazione dell Art. 2 comma 2° della legge n. 25 del 29 Gennaio 1986.
In realtà nel 1986 il legislatore ha evidentemente a suo tempo voluto introdurre una normativa di salvaguardia delle posizioni occupazionali e del diritto al lavoro dei privati Gestori di magazzini di Vendita di Generi di Monopolio in occasione della “Ristrutturazione della Amministrazione Finanziaria”, realizzata poi in effetti nel 1998 con la “Istituzione dell’Ente tabacchi italiani” Decreto legislativo 9 Luglio 1998 n.283.
Infatti , ben consapevole che la gestione di un Magazzino Vendita Generi di Monopolio sia una attività lavorativa a carattere impegnativo e continuativo, che difficilmente può consentire contemporaneamente al Gestore di maturare altre esperienze lavorative e di sviluppare altre qualità professionali. (Allo stato attuale sono state avanzate circa 50 domande nei modi e termini che la legge prevede.)
Si precisa che, anche successivamente al passaggio di consegne tra AAMS ed ETI , nonché anche dopo l’avvento di Etinera Spa e, ancora, successivamente alla trasformazione nominale dei Magazzini di Vendita in Depositi Fiscali, i gestori non hanno mai dismesso le caratteristiche essenziali e fondanti della figura del privato gestore di Magazzino di vendita (a cui la invocata norma del 1986 allude) permettendo, in modo ineccepibile, la prosecuzione delle attività dei vari Enti che si stavano costituendo in funzione della privatizzazione, ETI prima ed ETINERA poi.
Quindi si può concludere affermando che il legislatore nel 1986, ha ritenuto la attività dei Gestori di rilevante interesse strategico ed economico per la Amministrazione statale.


3)Si chiede cortesemente, di verificare se i Gestori dei Depositi Fiscali soppressi hanno il diritto di avvalersi dellArt, 14 del contratto di cessione di BAT Italia in cui Britannica ha provveduto a rilasciare un contratto autonomo di garanzia , di importo pari al 10% del prezzo di vendita , escutibile a titolo di penale a fronte di qualsiasi inadempimento delle obbligazioni contrattuali dalla stessa assunte. (come da risposta scritta del Sottosegretario di Stato ad interrogazione del Senatore Natale D’Amico del 08/09/2005) (Allegati 10 e 11 ).


RingraziandoVi per la Vostra disponibilità e attenzione al GRAVE problema lavorativo dei Gestori, coadiutori e dipendenti dei Magazzini di Vendita di Generi di Monopolio ( oggi Depositi Fiscali di Logista ), si fa presente che tutti gli esclusi hanno gravi ripercussioni materiali e morali per se stessi e le proprie famiglie; l’avvento di LOGISTA S. p.A, ha “provveduto” a togliere il lavoro primario a migliaia di famiglie italiane, che per più di cento anni ( istituzione patrizia dei Magazzini. ) con onestà, sacrificio, abnegazione e un particolare spiccato senso del DOVERE, hanno contribuito affinché lo Stato italiano potesse arricchirsi. Infatti il Ministero dell’Economia, dalla vendita di ETI ed ETINERA ha incamerato 2.3 miliardi di Euro, il che significa che non erano, e non sono mai stati Enti in perdita.
E’ vero che i gestori non hanno mai dato “spettacolo” ( con scioperi o agitazioni ) ed è anche vero che hanno fatto sempre e comunque il loro DOVERE, in silenzio e in silenzio è “ calato il sipario” per volontà di LOGISTA S.p.A e di una privatizzazione selvaggia, senza regole morali e gli unici a farne le spese sono stati i gestori, i coadiutori e i dipendenti con le loro Famiglie, come se non avessero un passato e un vissuto al servizio pubblico dello Stato italiano.
Grati per ciò che potrà fare la Commissione Parlamentare in relazione a quanto sopra esposto, Vi porgiamo i nostri più rispettosi saluti e ringraziamenti anche a nome dei colleghi qui non presenti, che abbiamo l’onore di rappresentare

Roberto Massimi


Roberto Bontempo


Massimo Marcucci


Roberto Murano


Alberto Maione


Rappresentanti del Comitato degli ex gestori dei Fiscali disattivati e da disattivare entro il 31 Dicembre 2005.



ROMA li, 26 Ottobre 2005